19 marzo 2012

Cassazione, 2 marzo 2012, n. 3336 guida con cellulare? verbale contestabile solo mediante querela di falso!


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3336, depositata il 2 marzo 2012, accogliendo il ricorso della Prefettura di Firenze, ha stabilito che l’automobilista multato per aver usato il telefonino durante la guida, può contestare il verbale solo attraverso la querela di falso contro il pubblico ufficiale verbalizzante.

Secondo il Collegio, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17355 del 2009, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell’effettivo svolgersi dei fatti.


Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 2 marzo 2012, n. 3336

Fatto e diritto
Relazione ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra Prefettura di Firenze (ricorrente) e B.A. controricorrente), avente ad oggetto il ricorso avverso contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. 240 del 22.10-27.11.09.
La Prefettura di Firenze impugna la sentenza in oggetto, confermativa di quella di primo grado n. 922/06 del Giudice di Pace di Borgo S. Lorenzo di accoglimento dell’opposizione del B. ex art 204 bis Cod. Strada in reI. 22 L. 689/81, avverso un verbale di contestazione dell’ illecito amministrativo di cui all’art. 173 co. 2 cit. cod. (uso del telefonino cellulare non “a viva voce” durante la marcia), ritenendo al riguardo non sufficientemente provato l’addebito dall’attestazione del pubblico ufficiale verbalizzante facente fede soltanto degli “elementi oggettivi non suscettibili di una valutazione sensoriale”, non anche di quelle percezioni caratterizzate da margini di apprezzamento fallibili, in quanto aventi ad oggetto accadimenti repentini (nella specie l’opponente automobilista aveva dedotto che, trovandosi in coda a seguito di un “tamponamento multiplo” in cui era rimasto coinvolto aveva adoperato il telefonino solo a veicolo fermo.
Tanto premesso, il ricorso, deducente nell’unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/81, 2697 e 2770 c.c. in rel. all’art. 360 nn.3 e 5 cp.c. si palesa fondato alla luce dei principio affermato dalle SS. U. U. nella sentenza n. 17355 del 2009, che il collegio non ritiene di dover rimettere in discussione e che ben si attaglia alla fattispecie, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell’effettivo svolgersi dei fatti”.
Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con quanto ne consegue.
Tanto premesso, dato atto che non vi sono state osservazioni delle parti o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni e poste dal relatore, le fa proprie, accogliendo conseguentemente il ricorso.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata, che va disposta senza rinvio con diretta pronunzia nel merito, reiettiva dell’opposizione, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, considerato che l’opposizione era stata affidata esclusivamente all’inammissibile confutazione dell’accertamento de visu compiuto dal p.u., consacrato nel processo verbale.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di tutti i gradi del processo, tenuto conto della recente risalenza della pronunzia delle S.U, sulla base del cui principio il ricorso è stato accolto.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, in accoglimento dell’appello proposto dalla Prefettura di Firenze ed in riforma della sentenza n. 922/2006 del Giudice di Pace di Borgo S.Lorenzo, rigetta l’opposizione proposta .
Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
Depositata in Cancelleria il 02.03.2012

Nessun commento:

Posta un commento