Cassazione, 19 marzo 2012, n.10684 guida in stato d’ebbrezza bicicletta? è reato!

Fino ad ora eravamo abituati a sentire storie di gente “pizzicata” in stato d’ubriachezza alla guida di un’autovettura. Nel caso oggetto dell’odierna attenzione, però, il protagonista non guidava un veicolo a motore, bensì una semplice bicicletta!
Il Gup del Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione avverso il decreto penale di condanna precedentemente emesso, riteneva l’imputato colpevole del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica in quanto si era posto alla guida della propria bicicletta, per giunta in compagnia del figlio minore, con un tasso alcolemico elevatissimo, pari a 2,96 e 2,59 g/l.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10684, depositata il 19 marzo 2012, rigettando il ricorso dell'uomo, ha ritenuto infondato, nel merito, il ricorso. Dalle risultanze probatorie era emerso, infatti, che l'imputato, al personale di PG intervenuto a seguito di segnalazione pervenuta al 112, era stato indicato, da un addetto alla vigilanza, come il conducente della bicicletta , sulla quale si trovava anche un bambino, che avanzava in equilibrio precario, cadendo continuamente e ponendo, quindi, in pericolo la propria incolumità, nonché quella del figlio e degli altri utenti della strada. Il Gup ha altresì ricordato che la stessa moglie dell'imputato aveva riferito che il marito era aduso a simili comportamenti, tanto che ella aveva deciso di separarsi. Lo stesso imputato, d'altra parte, ha dichiarato in udienza che quando era intervenuto il personale di PG lui era già sceso dalla bicicletta, in tal guisa avendo implicitamente ammesso di essersi trovato alla guida del velocipede fino a pochi momenti prima, come riferito a detto personale dagli addetti alla vigilanza.
Secondo il Collegio, alla stregua di tali emergenze, del tutto legittimamente è stata affermata la responsabilità dell’imputato, a nulla rilevando, evidentemente, che gli agenti intervenuti non lo abbiano direttamente sorpreso alla guida della bicicletta.