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27 marzo 2012

Cassazione, 19 marzo 2012, n.10684 guida in stato d’ebbrezza bicicletta? è reato!


Fino ad ora eravamo abituati a sentire storie di gente “pizzicata” in stato d’ubriachezza alla guida di un’autovettura. Nel caso oggetto dell’odierna attenzione, però, il protagonista non guidava un veicolo a motore, bensì una semplice bicicletta!

Il Gup del Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione avverso il decreto penale di condanna precedentemente emesso, riteneva l’imputato colpevole del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica in quanto si era posto alla guida della propria bicicletta, per giunta in compagnia del figlio minore, con un tasso alcolemico elevatissimo, pari a 2,96 e 2,59 g/l.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10684, depositata il 19 marzo 2012, rigettando il ricorso dell'uomo, ha ritenuto infondato, nel merito, il ricorso. Dalle risultanze probatorie era emerso, infatti, che l'imputato, al personale di PG intervenuto a seguito di segnalazione pervenuta al 112, era stato indicato, da un addetto alla vigilanza, come il conducente della bicicletta , sulla quale si trovava anche un bambino, che avanzava in equilibrio precario, cadendo continuamente e ponendo, quindi, in pericolo la propria incolumità, nonché quella del figlio e degli altri utenti della strada. Il Gup ha altresì ricordato che la stessa moglie dell'imputato aveva riferito che il marito era aduso a simili comportamenti, tanto che ella aveva deciso di separarsi. Lo stesso imputato, d'altra parte, ha dichiarato in udienza che quando era intervenuto il personale di PG lui era già sceso dalla bicicletta, in tal guisa avendo implicitamente ammesso di essersi trovato alla guida del velocipede fino a pochi momenti prima, come riferito a detto personale dagli addetti alla vigilanza.

Secondo il Collegio, alla stregua di tali emergenze, del tutto legittimamente è stata affermata la responsabilità dell’imputato, a nulla rilevando, evidentemente, che gli agenti intervenuti non lo abbiano direttamente sorpreso alla guida della bicicletta.

23 febbraio 2012

Cassazione, 1 febbraio 2012, n. 4402 guida in stato d’ebbrezza: il giudice può disattendere il risultato dell’etilometro?


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4402, depositata l’1 febbraio 2012, ha ribadito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186, 2 comma, lettera a) del codice della strada, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso l’etilometro.

Ma v’è di più. Secondo la Cassazione, facendo buona applicazione del principio del libero convincimento, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (ad es. alterazione della deambulazione, difficoltà del movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) così come può anche disattendere l'esito fornito dall’etilometro, sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

E tanto può affermarsi anche dopo la novella del 2007, che, come noto, ha introdotto un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatrici. Tuttavia, nel quadro così delineato, giova precisare che il giudice può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, ma tale possibilità resta circoscritta alla sola fattispecie meno grave prevista dalla lettera a), del comma 2 dell'articolo 186, imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (lettere b) e c) del citato comma 2) l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool

15 febbraio 2012

Cassazione, 10 febbraio 2012, n. 5404 guida in stato d’ebbrezza: reato anche se l’auto è in sosta!


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5404 , depositata il 10 febbraio 2012, ha precisato che il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) sussiste qualora vi sia la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, idonea a creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico. E tale prova può dirsi sussistente non solo allorquando la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche.


Così sancendo, il Collegio ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva assolto dal reato de quo un uomo che era stato sorpreso sulla pubblica via al posto di guida della propria autovettura, con il motore acceso, privo di conoscenza e con un tasso alcolemico elevato.

Concludendo, non si può aprioristicamente escludere la configurabilità del reato sol perché il soggetto sia sorpreso a bordo di auto non in movimento. Al contrario, è necessario accertare se la persona sorpresa sul veicolo si sia precedentemente posta alla guida in stato d’alterazione psico-fisica.