19 marzo 2012

Cassazione, 5 marzo 2012, n. 3424 responsabilità esercizio attività pericolosa ed onere della prova


Festa Patronale in un paese del Foggiano. L’esplosione dei fuochi d’artificio causava l’incendio di un albero di olivo secolare sito in un fondo poco distante. La proprietaria dell’albero conveniva in giudizio la Ditta Pirotecnica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’incendio. Quest’ultima contestava l’avversa pretesa e, a sua volta, chiamava in causa il Comitato Organizzatore della Festa Patronale nonché la compagnia assicurativa. All’esito del giudizio, il Giudice di Pace rigettava la domanda. Il Tribunale, investito del gravame della danneggiata, riformava la sentenza e condannava la Ditta convenuta al ristoro dei danni.

Ma la Ditta ricorreva in Cassazione, lamentando vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., e, segnatamente, alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, posto che era di fatto impossibile stabilire a chi, tra le varie ditte che si erano esibite nello spettacolo pirotecnico, fosse addebitabile l’evento dannoso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3424 del 5 marzo 2012, accogliendo il ricorso della Ditta Pirotecnica, ha sancito che in caso di esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa, a carico del danneggiante, sancita dall'art. 2050 c.c., presuppone pur sempre il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività medesima e l'evento dannoso. La prova di siffatto nesso incombe al danneggiato, mentre resta a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio. Nel caso di specie, è da censurare la sentenza impugnata per avere il decidente considerato assolto l’onere probatorio posto a carico dell'attrice, a fronte della conclamata impossibilità di stabilire a chi, tra le varie ditte che si erano esibite, fosse in concreto imputabile l'incendio.
 
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza 5 marzo 2012, n. 3424

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
"1. G. C. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Severo la Ditta S.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'incendio di un albero di olivo secolare di sua proprietà. Dedusse che il sinistro era stato provocato dall'esplosione di fuochi pirotecnici, da parte della convenuta, in occasione della festa patronale del paese.
La convenuta Ditta S. contestò l'avversa pretesa. Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa il Comitato della Festa Maria Santissima del Soccorso nonché Generali Assicurazioni s.p.a. i quali, costituitisi in giudizio, eccepirono, rispettivamente, il proprio difetto di legittimazione passiva e la inoperatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa. Con sentenza del 14 agosto 2006 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, il Tribunale di Foggia, in data 17 novembre 2009, in riforma della decisione impugnata, ha condannato la Ditta S.G. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 1.730,13, oltre interessi e spese.
2. La Ditta S.G. ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi e notificando l'atto a G.G., al Comitato per la Festa Patronale, e a Generali Assicurazioni s.p.a..
Solo la prima ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto.
4. Con il primo motivo di ricorso l'impugnante lamenta vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., e, segnatamente, alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso.
Con il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 2050 e 2055 c.c., e, in particolare, degli oneri probatori imposti da tali norme.
5. Le censure sono fondate.
Quel che il giudice di merito ha acclarato è la dipendenza causale dell'incendio dalla esplosione di fuochi pirotecnici, avvenuta in occasione della festa patronale, non già la dipendenza causale dell'incendio dalla specifica attività della Ditta S.. Valga a riguardo considerare che il giudice d'appello, precisato che altri esperti si erano avvicendati nella esecuzione dei fuochi, come da programma, ha esplicitato che sussisteva un dubbio aggettivo e reale in ordine alla individuazione del responsabile del sinistro nella Ditta convenuta. E in tale contesto, non essendo configurabile, neppure approssimativamente, la responsabilità in capo all'uno o all'altro dei soggetti, ovvero la misura delle singole responsabilità, ha ritenuto applicabile il ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'art. 2055 c.c., arrivando, per questa via, ad affermare che legittimamente parte attrice aveva chiesto l'intero risarcimento ad uno solo dei condebitori in solido.
6. L'errore in cui è incorso il giudice di merito è di avere ignorato che l'art. 2055 c.c., presuppone la prova che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, nel senso che esista un rapporto di causalità tra tutte e ciascuna delle condotte commissive o omissive degli stessi e l'evento lesivo, mentre la norma non opera laddove, certo che responsabile del sinistro è uno solo tra più soggetti, non si riesca tuttavia a individuare chi, in concreto, abbia posto in essere il comportamento produttivo del danno.
E allora, pacifico che, in caso di esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa, a carico del danneggiante, sancita dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività medesima e l'evento dannoso; che la prova di siffatto nesso incombe al danneggiato, mentre resta a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio (confr. Cass. civ. 15 luglio 2008, n. 19449; Cass. civ. 9 marzo 2006, n. 5080), non poteva il decidente considerare assolti gli oneri probatori posti a carico dell'attrice in responsabilità, a fronte della conclamata impossibilità di stabilire a chi, tra le varie ditte che si erano esibite, fosse in concreto imputabile l'incendio".
Ti collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte resistente. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia, in diversa composizione.

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