Legge 29 dicembre 2011 n. 218 - modifica art. 645 c.p.c. - no al dimezzamento dei termini nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Il Legislatore, con la Legge 29 dicembre 2011 n. 218, approvata in via definitiva alla Camera il 6 dicembre 2011 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012, ha definitivamente risolto il contrasto interpretativo concernente la dimidiazione dei termini nell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Cosa cambia in concreto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?
Viene negata la possibilità per l’opponente di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. L’opponente, di conseguenza, ha esclusivamente dieci giorni (decorrenti dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione), e non cinque, per costituirsi in giudizio.
Quando entra in vigore questa Legge?
20 gennaio 2012.
Come si applica ai procedimenti pendenti?
Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2011, n. 218, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
Ecco il nuovo testo dell’art. 645 c.p.c.
Art. 645
(Opposizione)
(Opposizione)
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.