Visualizzazione post con etichetta multe e ricorsi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta multe e ricorsi. Mostra tutti i post

13 aprile 2012

Cartella esattoriale Equitalia e maggiorazione del 10% illegittima per le sanzioni concernenti violazioni del codice della strada: nuova sentenza dal Tribunale di Bari!


Pochi giorni fa abbiamo commentato la sentenza della Corte di Cassazione n. 3701, del 17 febbraio 2007 che ha dichiarato illegittima l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10% alle cartelle esattoriali concernenti il pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada, recentemente tornata alla ribalta delle cronache.

Visto il notevole interesse che l’argomento ha suscitato nei lettori, segnaliamo un’interessantissima pronuncia di merito che giunge dal Tribunale di Bari, investito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale in veste di giudice d’appello, che consente di capire quali siano gli effetti della declaratoria di illegittimità della maggiorazione semestrale del 10% sulla cartella impugnata. Vediamo il caso.

L’appellante (debitore) censurava l’iter decisionale seguito dal Giudice di Pace di Bari, il quale, dopo avere rilevato l’indebito aggravio della cartella mediante i progressivi aumenti semestrali del 10%, invece di annullare integralmente la cartella esattoriale impugnata, ha operato una sorta di correzione della stessa, così finendo per conservarne, sia pure parzialmente, gli effetti.

Si costituivano nel giudizio di appello il Comune di Bari ed Equitalia s.p.a.. In particolare, l’Ente territoriale chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace, con conseguente rigetto dell’opposizione, ritenendo del tutto legittima l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10% in conformità all’art. 27 della Legge n. 689/81. Equitalia, viceversa, reiterava la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata in ragione della circostanza che l’opposizione proposta in primo grado ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non riguardava vizi propri della cartella esattoriale.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 501 del 9 febbraio 2012 Est. Dr. Ruffino, ha innanzitutto ricordato che tra i rimedi ammessi avverso la cartella esattoriale vi è senza dubbio l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che la cartella esattoriale è un atto sostanzialmente equiparabile al precetto, pertanto, proprio come avviene per quest’ultimo, ogniqualvolta si riscontri che la somma sia eccessiva, l’atto non resta travolto nella sua interezza, determinando solo la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito (sul punto cfr. Cass. n. 5515/2008).

Trasponendo tali valutazioni al caso di specie, il Tribunale di Bari ha rigettato l’appello principale proposto dal debitore, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente annullato in parte la cartella per la sola quota eccedente la giusta pretesa creditoria (ovvero la parte determinata sulla scorta delle maggiorazioni semestrali del 10%), con conseguente rideterminazione del credito effettivamente spettante.

Con riferimento all’appello incidentale del Comune, il Tribunale del capoluogo pugliese ha opportunamente recepito l’insegnamento di Cassazione n. 3701/2007 che, come detto, ha previsto espressamente che si applichi l’art. 203 C.d.S. comma 3 in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, norma che, in deroga all’art. 27 della Legge n. 689/81, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

In merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Equitalia, il Giudice, ha rigettato il motivo d’appello sostenendo che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in fattispecie di contestazione di vizi formali della cartella, il Concessionario della riscossione non solo può, ma deve essere convenuto in giudizio, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 709/2008).

28 marzo 2012

Cassazione 4605/2012 verbale notificato al proprietario? il conducente è legittimato a proporre opposizione solo in caso di decurtazione dei punti patente!


Il conducente del veicolo proponeva ricorso, davanti al Giudice di Pace, avverso un verbale di accertamento per alcune violazioni del codice della strada. Il Giudice adito annullava il verbale impugnato per vizi della notifica. Il Tribunale, investito del gravame del Comune, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava improponibile il ricorso proposto dal conducente per difetto di legittimazione attiva in quanto il verbale non era stato elevato nei confronti del ricorrente, che, pertanto, era privo di interesse ad impugnare, ma del proprietario del mezzo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4605 del 22 marzo 2012, accogliendo il ricorso del conducente, ha opportunamente precisato che il principio generale fatto proprio dalla giurisprudenza di Legittimità secondo cui il contravventore al quale non sia stata contestata la violazione non ha interesse ad impugnare il verbale di accertamento elevato nei confronti di altri, non può essere condiviso nella sua assolutezza perché la sua applicazione non può essere estesa al caso in cui un soggetto con dichiarazione con sottoscrizione autenticata o nelle forme della dichiarazione sostituiva di atto notorio, dichiari di avere preso visione del verbale e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione.

Secondo il Collegio, in tale ipotesi, tenuto conto che al dichiarante la conseguente sanzione verrà applicata senza ulteriori notifiche (salvo la comunicazione dell’avvenuta applicazione della sanzione) deve essere affermato il principio per il quale il soggetto che dichiari di avere preso visione del verbale di contestazione e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione alla quale consegua la decurtazione dei punti dalla patente ha interesse ad impugnare il verbale di contestazione.

Questa soluzione non si discosta dal principio per il quale la legittimazione a ricorrere trae fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto. Infatti nel caso concreto l’odierno ricorrente, come detto, su richiesta della pubblica amministrazione aveva sottoscritto un documento nel quale riconosceva di trovarsi alla guida del veicolo con il quale era stata commessa l’infrazione e comunicava gli estremi della propria patente ai fini del provvedimento sanzionatorio costituito dalla decurtazione dei punti dalla patente; pertanto il procedimento per l’applicazione della suddetta sanzione poteva ritenersi già avviato nei suoi confronti e sicuramente l’opponente aveva interesse ad opporsi al verbale di accertamento dell’infrazione; infatti, ai sensi dell’art. 126 bis CdS l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la patente subisce decurtazioni a seguito della comunicazione alla suddetta anagrafe.

26 marzo 2012

Cartella esattoriale e illegittima maggiorazione del 10% alle sanzioni per violazioni del codice della strada


Ecco il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 3701, del 17 febbraio 2007, che ha dichiarato illegittima l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10% alle cartelle esattoriali concernenti il pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada; pronuncia recentemente tornata alla ribalta delle cronache a seguito di un articolo pubblicato sul settimanale “L’Espresso” e di un servizio della trasmissione televisiva “Le Iene”.

La parte ricorreva dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di una cartella esattoriale inerente una sanzione irrogata a causa di una violazione del Codice della Strada. La maggiorazione per interessi dell’importo dovuto veniva dichiarata illegittima dal Giudice di Pace il quale, interpretando restrittivamente l’articolo 27 della legge 681/1981, annullava la cartella di pagamento.

La Cassazione, rigettando il ricorso dell’Ufficio Territoriale, ha sancito che “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Equitalia avvisata…

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 16 febbraio 2007 n. 3701

FATTO
Svolgimento del processo
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
DIRITTO
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.

24 marzo 2012

Cassazione 4067/2012 Autovelox: contestazione immediata non necessaria


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4067 del 15 marzo 2012, ha ribadito che l’infrazione di cui all’art. 142, 9° comma, cod. strad. (eccesso di velocità) deve essere immediatamente contestata al trasgressore se la violazione è stata accertata mediante strumenti che consentono la misurazione della velocità del veicolo a una congrua distanza prima che questo transiti dinanzi al posto di accertamento; diversamente, l’impiego di apparecchiature di controllo elettronico (come ad esempio l’autovelox) che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un tempo successivo esenta dall’obbligo della contestazione immediata e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata.
 

19 marzo 2012

Cassazione, 2 marzo 2012, n. 3336 guida con cellulare? verbale contestabile solo mediante querela di falso!


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3336, depositata il 2 marzo 2012, accogliendo il ricorso della Prefettura di Firenze, ha stabilito che l’automobilista multato per aver usato il telefonino durante la guida, può contestare il verbale solo attraverso la querela di falso contro il pubblico ufficiale verbalizzante.

Secondo il Collegio, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17355 del 2009, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell’effettivo svolgersi dei fatti.

13 febbraio 2012

Cassazione, 25 gennaio 2012, n. 1069 agente accertatore diverso dal verbalizzante? occorre la querela di falso


Auto parcheggiata sulle strisce pedonali. Un vigile, transitando a bordo di una vettura di servizio, la nota e annota i numeri di targa, senza fermarsi e procedere alla contestazione immediata. L’accertamento dell’infrazione viene effettuato successivamente da un altro agente. La multa è valida?

Secondo la Corte di Cassazione sì. Con la sentenza n. 1069, depositata il 25 gennaio 2012, la Corte, rigettando il ricorso dell’automobilista, ha rilevato che il verbale in oggetto, riportando compiutamente i fatti costituenti l’illecito contestato (sosta sull’attraversamento pedonale), gode pur sempre di fede privilegiata e, conseguentemente, fa prova fino a querela di falso.

Così sancendo, il Collegio si è uniformato all’ormai celebre insegnamento delle Sezioni Unite che nella sentenza n. 17355/2009 hanno così sancito: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

11 febbraio 2012

Cassazione 25 gennaio 2012 n.1067 preavviso e verbale di contestazione: in caso di difformità prevale il secondo


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25 gennaio 2012 n. 1067, respingendo il ricorso di un automobilista che lamentava la difformità tra il preavviso collocato sul parabrezza dall’ausiliario del traffico e il verbale di contestazione successivamente notificato, ha chiarito la differenza che intercorre tra questi due atti. Ed invero, il preavviso che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall’amministrazione procedente.
Nel caso di specie, il preavviso indicava genericamente che il veicolo era parcheggiato “in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica”, mentre il verbale specificava che l’automobilista aveva lasciato il veicolo “in sosta o fermata, omettendo di collocarlo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.
Secondo la Corte, tale difformità non pregiudica certo il diritto di difesa di colui che ha ricevuto la sanzione, in quanto è al solo verbale di contestazione che deve aversi riguardo per determinare la tempestività e la completezza della contestazione. Nessuna nullità del verbale, quindi, qualora il verbale risulti specifico e puntuale nel definire la violazione.

11 gennaio 2012

Corte di Cassazione, sentenza n. 29388, 28 dicembre 2011 Multa col traffipax: la collaborazione di ausiliari privati aumenta l’affidabilità


Probabilmente, mentre eravate alla guida della vostra autovettura, vi sarà capitato di vedere quell’apparecchio, molto simile ad una scatola con due fori, collocato a bordo strada.
Bene, quell’aggeggio prende il nome di “traffipax”  o “traffiphot”, ed altro non è che un particolare misuratore di velocità, solitamente collocato in prossimità di incroci semaforici, che non necessita di taratura periodica, a differenza dei più celebri autovelox e photored.

Fatta questa premessa, veniamo al caso. Un automobilista proponeva ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale esteso sulla scorta della rilevazione di velocità registrata dall’apparecchio traffipax. In particolare, lamentando l’eccessiva ingerenza dei tecnici privati nel procedimento di accertamento. Il giudice onorario, accogliendo le censure del ricorrente, dichiarava illegittima la sanzione in quanto l’accertamento dell’infrazione era avvenuto senza le dovute garanzie di legalità e obiettività.

La Corte di Legittimità, ribaltando tale decisione, ha ritenuto che l'ausilio di tecnici di aziende private nella fase di istallazione e impostazione degli apparecchi, lungi dal inficiare la legittimità del controllo, costituisce una garanzia di affidabilità della rilevazione stessa. E tanto può affermarsi anche con riferimento ad altre operazioni quali lo sviluppo e la stampa dei rilievi fotografici.