Opposizione a decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite
Una condomina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Roma le aveva intimato il pagamento delle quote condominiali non versate in favore del Condominio, deducendo di non aver ricevuto il verbale assembleare e le relative convocazioni concernenti l’approvazione delle menzionate quote, nonché i documenti giustificativi delle spese condominiali dovute. Si costituiva l’amministratore di condominio chiedendo il rigetto dell’opposizione; deduceva l’infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento di una somma a titolo di maggior danno. Il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione ritenendola infondata, condannando la condomina al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale decisione ricorreva in appello la condomina, riproponendo le domande ed eccezioni già formulate e chiedendo la condanna del Condominio alla restituzione dell’importo che aveva dovuto nel frattempo corrispondere a fronte della pronuncia di primo grado e del relativo precetto. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione, revocava il decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che la condomina aveva comunque pagato in epoca successiva alla notificazione del provvedimento monitorio e del relativo precetto la minor somma dovuta a titolo di oneri condominiali come da lei stessa riconosciuto. Il Tribunale, inoltre, riformava la decisione per quanto riguardava le spese liquidate nel decreto e nel precetto, attesa la notevole discrasia tra gli importi richiesti in via stragiudiziale con sollecito (Euro 1.105,67) e quelli con il provvedimento monitorio (Euro 667,27), per cui condannava il Condominio a restituire all’appellante la somma di Euro 1.961,36, con gli interessi legali dalla data dell’esborso; compensava le spese del doppio grado in ragione di 1/2 ponendo la residua metà che liquidava, a carico della condomina.
Quest’ultima, tuttavia, ricorreva in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto era stata posta a carico della “parte totalmente vittoriosa” una quota delle spese processuali, nonché la violazione dell’art. 92 c.p.c. per l’arbitraria e immotivata compensazione parziale delle spese legali liquidate in sentenza.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6616 del 30 aprile 2012, ha osservato che le doglianze in oggetto partono tutte da un presupposto erroneo e cioè che la condomina possa ritenersi “parte totalmente vittoriosa”. Nella fattispecie, infatti, la ricorrente non può ritenersi totalmente vittoriosa in quanto è stata costretta comunque a corrispondere al Condominio una parte della somma ingiunta pari agli oneri condominiali che erano effettivamente dovuti, come riconosciuto dalla stessa.
Al riguardo, proprio la Corte di Legittimità ha sancito che: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di parziale compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass.Civ. n. 19120 del 3 settembre 2009).
In ordine alla valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle spese, la Corte ha ricordato che essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.