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29 gennaio 2012

Cassazione Sezioni Unite, 30 dicembre 2011, n.30174 transazione parziaria e obbligazione solidale: quali sono gli effetti per i condebitori solidali rimasti estranei alla transazione?


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30174, depositata il 30 dicembre 2011, sono chiamate a rispondere all’interrogativo se il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione.
Secondo la Corte, per poter rispondere a tale quesito, occorre distinguere due diverse ipotesi:
1) transazione avente ad oggetto l’intero debito;
2) transazione avente oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata;
La seconda, in quanto volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al solo debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali non avrebbero nessun titolo per potersi avvalere della transazione.

La prima, invece, soggiace al dettato dell’art. 1304, comma 1, c.c. secondo cui: “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. Di conseguenza, solo la transazione sull’intero può spiegare i propri effetti anche nei confronti dei condebitori non partecipanti alla stipulazione, sempre che ciascuno dichiari di volersene avvalere.

Ciò detto, occorre chiedersi quale sia il credito azionabile nei confronti dei condebitori rimasti estranei alla transazione. Il problema è quello di capire se gli altri condebitori siano tenuti per l'ammontare non soddisfatto oppure per il debito ridotto in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno.

Facciamo un esempio:
Tizio (creditore) ha un credito di 100 nei confronti di Caio e Sempronio (debitori solidali). Tizio e Caio si accordano per il pagamento di 30, cioè una somma inferiore alla quota ideale di debito (50). Quanto dovrà pagare Sempronio? 70 (differenza non corrisposta) o 50 (debito ridotto in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno)?

Secondo la Corte, la seconda opzione appare preferibile in quanto meglio tutela la posizione dei condebitori rimasti estranei alla transazione.

Cosa accade, però, se Tizio e Caio si accordano per il pagamento di 60, cioè una somma superiore alla quota ideale di debito? quanto dovrà pagare Sempronio? 50 (quota ideale di debito) o 40 (differenza non corrisposta)?

Anche quì, la seconda opzione è preferibile, poiché la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti estranei.