La capacità di succedere del figlio non ancora concepito è limitata alla successione testamentaria

L’anziano nonno moriva senza lasciare testamento. Aperta la successione, gli eredi legittimi rinunciavano all’eredità del de cuius. Dopo quasi dieci anni, una delle eredi, che a suo tempo aveva rinunciato a succedere, rivendicava l’eredità per la propria figlia appena nata! A tal fine, i genitori della piccola agivano in giudizio, in qualità di rappresentanti legali, rivendicando il diritto della loro figlia a vedersi riconosciuta la proprietà della tenuta agricola con sovrastanti fabbricati, che nel frattempo era stata venduta dal curatore dell’eredità giacente. Il Tribunale, all’esito del giudizio, rigettava la domanda in quanto la minore non era stata neppure concepita all’epoca della morte del nonno, essendo nata dopo circa dieci anni dall’apertura della successione.
La questione passava all’attenzione della Corte d’Appello, la quale, rigettando il gravame dei soccombenti, rilevava che la capacità di succedere dei figli non ancora concepiti vale soltanto per chi sia stato designato dal tastatore, ma nella specie la piccola non era stata designata erede testamentaria dal nonno.
I genitori ricorrevano in Cassazione e denunciavano violazione e falsa applicazione dell’ art. 462, terzo comma, cod. civ., ponevano il quesito se il nascituro figlio dell’istituito erede per testamento rinunciante all’eredità, sebbene non ancora concepito all’apertura della successione, sia fin dalla nascita capace di succedere al defunto nonno, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione a causa della minore età.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4261 del 22 marzo 2012, rigettando il ricorso, ha rilevato che, a differenza del concepito, il quale ha una capacità di succedere generale ed, essendo abilitato a ricevere non solo per testamento, è un potenziale destinatario anche della vocazione ex lege (art. 462, primo comma, cod. civ.), il nascituro non ancora concepito ha una capacità di succedere limitata al campo della successione testamentaria, giacché il codice (art. 462, terzo comma) ammette che “i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti” possano rendersi destinatari di un’attribuzione mortis causa soltanto a fronte di una espressa volontà testamentaria che li contempli.
E poiché il diritto a succedere di chi viene all’eredità secondo l’istituto della rappresentazione - con cui si realizza il subingresso legale del rappresentante nel luogo e nel grado dell’ascendente rappresentato in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità - ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge, deve escludersi che chi non è ancora concepito al momento dell’apertura della successione, il quale è privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la piccola avesse capacità di succedere, non essendo ancora concepita al tempo della morte del nonno e non essendo stata istituita erede con il testamento dallo stesso redatto.