27 aprile 2012

Responsabilità Condominio ex art. 2051 c.c.: il danneggiato non prova il nesso causale tra evento e cosa in custodia? nessun risarcimento!


Un’anziana signora conveniva in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di una caduta causata da una grata metallica sporgente dal livello stradale.

Il Tribunale adito, all’esito del giudizio, escludeva la responsabilità del Condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., ritenendo che il fatto che la signora fosse stata trovata a terra in prossimità della grata non consentiva di ricostruire in via esclusiva il rapporto eziologico affermato da parte attrice, tanto più in considerazione delle condizioni dei luoghi, evidenzianti in prossimità della grata altri ostacoli parimenti idonei a costituire possibile causa di inciampo. Anche la Corte di Appello, investita del gravame della danneggiata, rigettava la domanda risarcitoria.

Gli eredi dell’anziana signora ricorrevano in Cassazione, contestando la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa (la grata metallica) oggetto di custodia.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 aprile 2012 n. 5977, rigettando il ricorso degli eredi della danneggiata, ha ribadito che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.

Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.

L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Attenendosi ai riferiti principi, secondo il Collegio, è stata correttamente esclusa, nel caso di specie, la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed esistendo altri ostacoli in zona.
   
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza del 16 aprile 2012, n. 5977

In fatto e in diritto
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:
1 - La sentenza impugnata, depositata il 21 aprile 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria della dante causa degli odierni ricorrenti, ritenendo che la predetta era stata trovata a terra in prossimità di una grata non perfettamente livellata, il che non consentiva di presumere in via esclusiva il rapporto eziologico affermato dai ricorrenti, tanto più in considerazione delle obiettiva condizioni dei luoghi, evidenzianti in prossimità della grata altri “ostacoli” parimenti idonei a costituire possibile causa di inciampo; pertanto, correttamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., incombendo allo stesso la prova liberatoria del caso fortuito solo una volta assolto dalla danneggiata l’onere di dimostrare che la caduta era conseguenza della potenzialità lesiva della grata (rivelatasi sporgente di uno o due centimetri, ma perfettamente visibile) non perfettamente livellata al terreno, tale essendo il fatto costitutivo della domanda.
2 - Ricorrono per cassazione gli eredi della danneggiata con quattro motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
3. - I ricorrenti deducono i seguenti motivi:
3.1. violazione degli artt. 2051, 2697, 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., erronea interpretazione dei mezzi istruttori, per avere la Corte territoriale trascurato circostanze decisive in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il danno ed il bene oggetto di custodia.
3.2. Omessa motivazione su punto decisivo, per aver escluso l’applicazione dell’art. 2729 c.c. senza motivare le ragioni dell’esclusione.
3.3. Erronea interpretazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte territoriale ipotizzato senza riscontro alcuno altre possibili cause.
3.4. Violazione dell’art. 2051 c.c. per averne erroneamente desunto l’onere probatorio gravante sulle parti.
Le censure - che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la “cosa” custodita dal Condominio - implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - Principio enunciato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai riferiti principi, é stata esclusa la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed esistendo altri ostacoli in zona.
4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli arti 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere respinto;
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 16.04.2012

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