27 aprile 2012

Moglie amministra società di famiglia, ma dichiara un reddito pari a quello di un dipendente? se il dato non è credibile, deve pagare l’assegno divorzile!


Un marito si vedeva rigettare, dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi, la domanda volta ad ottenere l’assegno divorzile dall’ex moglie e, pertanto, ricorreva in Cassazione a mezzo di quattro motivi:
- Con il primo motivo deduceva contraddittoria e illogica motivazione, per avere la Corte territoriale escluso dalle disponibilità economiche della coppia, durante il periodo matrimoniale, le elargizioni sistematiche della madre della moglie, perché non rispondenti ad un obbligo legale;
- Con il secondo motivo censurava la decisione per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, con riferimento all’esclusione del reddito conseguito dal marito in costanza di matrimonio;
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5177 del 30 marzo 2012, dopo aver ricordato che presupposto per l’attribuzione dell’assegno di divorzio è la mancata disponibilità da parte del soggetto istante di adeguati redditi propri, intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio, ha dichiarato inammissibili i due motivi in quanto vertenti su valutazioni di mero fatto, come tali sottratte al controllo del Giudice di Legittimità.
- Con il terzo motivo il marito deduceva omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio,con riferimento all’esclusione del patrimonio immobiliare della moglie e di partecipazione in quote di alcune società da parte della medesima quale indice delle condizioni economiche del soggetto.
- Con il quarto motivo lo stesso deduceva omessa e/o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, riguardante le risultanze dei bilanci societari, le condizioni di ricchezza e le conseguenti disponibilità economiche della moglie.
La Cassazione, con sentenza n. 5177/2012, accogliendo il terzo e quarto motivo, ha rilevato che nel caso di specie la Corte di Appello da un lato, ha omesso qualsiasi valutazione dei cespiti immobiliari e delle parte partecipazioni societarie della resistente di cui, invece, il Tribunale aveva tenuto conto, e, dall’altro, con motivazione quasi apparente (perché riferita a presunti fatti notori) ha del tutto omesso di spiegare la ritenuta attendibilità dei redditi dichiarati dalla donna nonostante il Tribunale avesse evidenziato che quest’ultima benché amministratore della società di famiglia che, alla stregua dell’ultimo dato disponibile, aveva avuto ricavi per euro 8.614.810 - non poteva percepire un reddito pari o di poco superiore a quello di un operaio dipendente della stessa società.

Secondo il Collegio, il generico richiamo operato dalla corte di merito alla «concorrenza di paesi extracomunitari» e alla «persistente situazione di depressione congiunturale» non appare idoneo a neutralizzare l’argomento logico fondato su dati contabili - posto a base della decisione riformata.


Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 30 marzo 2012, n. 5177

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- In riforma della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 2.2.2009, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta da M.E. nei confronti dell’ex coniuge B.E.
Contro la sentenza di appello il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati con memoria depositata nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso l’intimata.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 5, comma 6 legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla L. 6.3.1987 n. 74 ; contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo alla capacità reddituale dei due coniugi durante il matrimonio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c»>, per avere la corte di merito escluso dalle disponibilità reddituali della coppia, durante il periodo matrimoniale, massicci interventi della madre della moglie, perché non rispondenti ad un obbligo legale.
Invoca la giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in un giudizio di separazione personale, nel concetto di reddito goduto dai coniugi vanno ricompresi non solo gli utili in denaro, ma anche le altre utilità suscettibili di valutazione economica, come gli aiuti di vario genere (alloggio, contributi al vitto ecc.) forniti al coniuge con carattere di stabilità dal proprio genitore e lamenta che non siano state ritenute influenti sulla valutazione del tenore di vita della coppia le elargizioni sistematiche della madre della resistente.
2.2. - Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, co. 6, della L. 1/12/1970 n. 898 nel testo modifica o dalla L. 6.3.1987 n. 74; omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo all’esclusione del reddito conseguito dal marito in costanza di matrimonio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c).
Deduce che la Corte territoriale non spiega perché il reddito tratto dal ricorrente dalla propria attività in una palestra non debba essere considerato al fine del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, incorrendo, tra ‘altro, in contraddizione con quanto poco prima affermato, in ordine agli elementi che potevano formare la capacità reddituale della coppia.
2.3. - Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 5, co. 6, della L. 1/12/1970 n. 898. nel testo modificato dalla L. 6.3.1987 n. 74; omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo all’esclusione del patrimonio immobiliare della moglie e di partecipazione in quote di alcune società da parte della medesima quale indice delle condizioni economiche del soggetto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c).
2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art . 5, co. 6, della L. 1.12.1970 n. 898, nel testo modificato dalla L. 6.3.1987 n. 74; omessa e/o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, riguardante le risultanze dei bilanci societari, le condizioni di ricchezza e le conseguenti disponibilità economiche della moglie (art. 360 nn. 3 e 8 c.p.c.). Deduce dl avere in l° grado, illustrato un’accurata analisi dei bilanci della società (…) s.r.l., della quale la moglie era ed è socia e componente del Consiglio di amministrazione, analisi che non è stata seriamente confutata dalla controparte.
3.1.- Il ricorso - nei limiti infrascritti - è fondato.
Quanto al profilo della violazione di legge contenuto nelle censure, va richiamato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale presupposto per l’attribuzione dell’assegno di divorzio è la mancata disponibilità da parte del soggetto istante di adeguati redditi propri, intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio (v. per tutte, Cass. 2001 n. 7541, 2000 n. 15055; 2000 n. 8225; 2000 n. 5582; 2000 n. 3101; 2000 n. 2662; 1999 n. 12729; 1999 n. 12182; 1999 n. 10260; 1999 n. 8_83; 1999 n. 6307; Sez. l, Sentenza n. 7435 del 2002). Peraltro, (cfr. Sez. l, n. 1487 del 2004) il giudice del merito, al fine di stabilire l’ an ed il quantum dell’ assegno, può tenere conto della situazione reddituale al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui ricavare, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass., n. 7068 del 2001; 7672 del 1999; cfr. anche, Cass., n. 6541 del 2002), avendo quindi appunto riguardo, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell’onerato (Cass., n. 7068 del 2001; n. 8225 del 2000) .
3.2. - Quanto ai vizi motivazionali va rilevato che la corte di merito ha osservato che «il tenore di vita della coppia può agire quale elemento utile allorquando lo stesso sia coerente con le capacità reddituali della coppia. Nel caso di specie il godimento da parte dei coniugi di una villa per abitazione del valore di lire 1.200.000.000, i viaggi dagli stessi fatti e la stessa vita conviviale con amici nei fine settimana non possono, ragionevolmente, essere assunti ad indici di un tenore di vita in quanto pacificamente non alimentato, almeno soltanto, dai redditi della coppia, ma frutto di massicci interventi della madre dell’appellante indispensabili sia per l’acquisto, pro quota, della villa sia per i viaggi più eclatanti, ma non valorizzabili per il calcolo delle capacità reddituali della coppia, in mancanza di prova di rispondenza non a spirito di generosità della signora (…) ma a veri e propri obblighi nei confronti della figlia delle elargizioni della predetta (…) confermate inequivocamente dall’espletata istruzione testimoniale. Né può giovare sul punto all’appellato l’apporto dello stesso costituito all’epoca del matrimonio di proficua attività di collaborazione con una palestra, in grado di elevare a circa lire 60. 000.000 netti il reddito annuo dallo stesso percepito. Per quanto concerne i redditi attualmente percepiti dalle parti deve negarsi una apprezzabile sperequazione, continuando l’appellato a percepire la retribuzione di insegnante ed essendo molto modesti i redditi da partecipazioni azionarie dell’appellante, a torto ritenuti inattendibili dal primo giudice, attese le note incidenze sulle imprese conciarie della concorrenza di paesi extracomunitari e della nota, persistente situazione di depressione congiunturale».
3.3.- Ciò premesso va ricordato che l’oggetto del controllo di legittimità sulla motivazione concerne la giustificazione della decisione di merito e non la vicenda giudiziale nel suo complesso. Invero, è stato da tempo chiarito dalla giurisprudenza (Cass., 18.11.2000 n. 14953) che in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’ argomentazione (fatto probatorio - massima di esperienza - fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’inferenza probatoria non sia da essa “necessitata”, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore e rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione.
Nella specie, le censure relative alla stabilità delle elargizioni di cui al primo motivo e il reddito di cui al motivo sub 2) appaiono versate in fatto e, come tali, sono inammissibili.
3.4.- Quanto agli immobili e alle partecipazioni di cui al motivo sub 3 e agli utili societari di cui al motivo sub 4) appaiono fondate le censure relative al vizio di motivazione.
Invero, il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insuffiiciente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. S. U. , 27.12.1997 n. 13045; Sez. 1, Sentenza n. 12306 del 2010). In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 132, comma primo n. 4, e 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., il giudice di appello, a fronte di una qualsiasi doglianza ritualmente formulata contro la decisione di primo grado, ha il dovere di riesaminare la questione oggetto della doglianza e di esporre le ragioni che lo inducono a confermare o a riformare la decisione stessa, con la conseguenza che se, da un lato, deve ritenersi affetta dal vizio di motivazione la pronuncia che si limita a condividere, senza esporre alcuna altra argomentazione, la decisione emessa dal primo gi dice (Sez. I, Sentenza n. 578 del 2.8/01/1993), altrettanto viziata è la motivazione allorquando il giudice di appello ritenga di non condividere le valutazioni del primo giudice senza fornire un’ adeguata giustificazione del diverso apprezzamento degli elementi di prova.
Nella concreta fattispecie la Corte di appello da un lato, ha omesso qualsiasi valutazione dei cespiti immobiliari e delle parte partecipazioni societarie della resistente (dettagliatamente elencati in ricorso con specifica indicazione della documentazione prodotta: pagg. 9 ss.) di cui, invece, il tribunale aveva tenuto conto, e, dall’altro, con motivazione quasi apparente (perché riferita a presunti fatti notori) ha del tutto omesso di spiegare la ritenuta attendibilità dei redditi dichiarati dalla (…) nonostante il tribunale avesse evidenziato che quest’ultima benché amministratore della società di famiglia che, alla stregua dell’ultimo dato disponibile, aveva avuto ricavi per euro 8.614.810 - non poteva percepire un reddito pari o di poco superiore a quello di un operaio dipendente della stessa società.
Il generico richiamo operato dalla corte di merito alla «concorrenza di paesi extracomunitari» e alla «persistente situazione di depressione congiunturale» non appare idoneo a neutralizzare l’argomento logico fondato su dati contabili - posto a base della decisione riformata.
In tali limiti il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell’art. 52 d,lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria il 30.03.2012

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