21 aprile 2012

Differenza tra truffa e insolvenza fraudolenta


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11704 depositata il 28 marzo 2012, rigettando il ricorso dell’imputato accusato di aver dissimulato il proprio stato di insolvenza, ha ribadito la differenza che intercorre tra il delitto di truffa (art. 640 c.p.) e insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).

Ed invero, secondo la Corte, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.

Cassazione penale, Sezione Seconda Penale, sentenza del 28.3.2012, n. 11704


Svolgimento del processo
Con sentenza in data 19.6.2007, il Tribunale di Udine dichiarò C.F. responsabile del reato di cui all'art. 641 cod. pen. e lo condannò alla pena di mesi 7 di reclusione.
L'imputato fu altresì condannato al risarcimento del danno (liquidato in Euro 5.000,00) ed alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile M.M..
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Trieste, con sentenza in data 8.3.2011, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in quanto le cambiali erano state emesse per sostituire la precedente obbligazione di natura extra contrattuale ed il rapporto sottostante al titolo conserva validità fra le parti, sicchè non sarebbe configurabile il reato di insolvenza fraudolenta.
Inoltre l'imputato avrebbe reso edotto l'interlocutore della sua impossibilità di far fronte al debito e solo dopo sottoscrisse le cambiali, pertanto il riferimento al silenzio contenuto nella motivazione non sarebbe pertinente e l'attività positiva integrerebbe se mai il reato di truffa, sicchè gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi alla competente Procura della Repubblica.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, benchè l'originario rapporto debitorio fra l'imputato e la persona offesa fosse relativo ad un illecito extra contrattuale, l'emissione delle cambiali è conseguente ad una transazione e questa ha natura contrattuale e la nuova obbligazione sostituisce la precedente.
L'imputato, ad avviso della Corte d'appello, non disse affatto di essere insolvente, ma solo di non avere contanti, ma di disporre di conti esteri, così però dissimulò il proprio stato di insolvenza.
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perchè nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45096 in data 11.11.2009 dep. 25.11.2009 rv 245695).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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