27 marzo 2012

Cassazione, 19 marzo 2012, n.10684 guida in stato d’ebbrezza bicicletta? è reato!


Fino ad ora eravamo abituati a sentire storie di gente “pizzicata” in stato d’ubriachezza alla guida di un’autovettura. Nel caso oggetto dell’odierna attenzione, però, il protagonista non guidava un veicolo a motore, bensì una semplice bicicletta!

Il Gup del Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione avverso il decreto penale di condanna precedentemente emesso, riteneva l’imputato colpevole del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica in quanto si era posto alla guida della propria bicicletta, per giunta in compagnia del figlio minore, con un tasso alcolemico elevatissimo, pari a 2,96 e 2,59 g/l.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10684, depositata il 19 marzo 2012, rigettando il ricorso dell'uomo, ha ritenuto infondato, nel merito, il ricorso. Dalle risultanze probatorie era emerso, infatti, che l'imputato, al personale di PG intervenuto a seguito di segnalazione pervenuta al 112, era stato indicato, da un addetto alla vigilanza, come il conducente della bicicletta , sulla quale si trovava anche un bambino, che avanzava in equilibrio precario, cadendo continuamente e ponendo, quindi, in pericolo la propria incolumità, nonché quella del figlio e degli altri utenti della strada. Il Gup ha altresì ricordato che la stessa moglie dell'imputato aveva riferito che il marito era aduso a simili comportamenti, tanto che ella aveva deciso di separarsi. Lo stesso imputato, d'altra parte, ha dichiarato in udienza che quando era intervenuto il personale di PG lui era già sceso dalla bicicletta, in tal guisa avendo implicitamente ammesso di essersi trovato alla guida del velocipede fino a pochi momenti prima, come riferito a detto personale dagli addetti alla vigilanza.

Secondo il Collegio, alla stregua di tali emergenze, del tutto legittimamente è stata affermata la responsabilità dell’imputato, a nulla rilevando, evidentemente, che gli agenti intervenuti non lo abbiano direttamente sorpreso alla guida della bicicletta.

 
Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, 19 marzo 2012, n. 10684

Ritenuto in fatto
P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, del 9 marzo 2011, che, su opposizione dell'imputato avverso il decreto penale di condanna in precedenza emesso, lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica della propria bicicletta (con a bordo anche il figlio minore dell'imputato) - tasso alcolemico rilevato pari a 2,96 e 2,59 g/l - e lo ha condannato alla pena di mesi uno, giorni quindici di arresto e 1.000,00 Euro di ammenda; sostituita la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
Deduce il ricorrente: a) eccezione d'incostituzionalità dell'art. 186 del codice della strada, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in relazione alla prevista applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per tutti i casi di conduzione di veicoli in stato di ebbrezza alcolica, senza differenziare quelli di guida di veicoli a motore e quelli di guida di un velocipede; b) vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto
- 1 - Priva di rilievo è, nel caso di specie, la questione di costituzionalità dell'art. 186 del codice della strada, sollevata dal ricorrente con riferimento all'applicabilità, nel caso di violazione di detta norma, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Questione riproposta, benché detta sanzione non sia stata mai applicata e malgrado il giudizio di manifesta infondatezza della stessa, già condivisibilmente espresso dal giudice del merito, e la sua evidente irrilevanza, pure segnalata dallo stesso giudice, posto che la giurisprudenza unanime di questa Corte ritiene tale sanzione non applicabile ai casi, come di specie, in cui la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida.
- 2 - Infondato è, nel merito, il ricorso.
A) In punto di responsabilità, il giudice del merito ha rilevato che l'imputato, al personale di PG intervenuto a seguito di segnalazione pervenuta al 112, era stato indicato, da un addetto alla vigilanza, come il conducente della bicicletta - sulla quale si trovava anche un bambino - che avanzava in equilibrio precario, cadendo continuamente e ponendo, quindi, in pericolo la propria incolumità, nonché quella del figlio e degli altri utenti della strada. Il giudicante ha altresì ricordato che la stessa moglie dell'imputato aveva riferito che il marito era aduso a simili comportamenti, tanto che ella aveva deciso di separarsi. Lo stesso P. , d'altra parte, ha ricordato ancora il giudicante, ha dichiarato in udienza che quando era intervenuto il personale di PG lui era già sceso dalla bicicletta, in tal guisa avendo implicitamente ammesso di essersi trovato alla guida del velocipede fino a pochi momenti prima, come riferito a detto personale dagli addetti alla vigilanza.
Alla stregua di tali emergenze, del tutto legittimamente è stata affermata la responsabilità del P. , nulla rilevando, evidentemente, che gli agenti intervenuti non lo abbiano direttamente sorpreso alla guida della bicicletta.
B) Infondato è il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, legittimamente motivato dall'assenza di circostanze idonee a sminuire la gravità dei fatti di cui l'imputato si è reso responsabile.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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