27 marzo 2012

Cassazione, 14 marzo 2012, n. 9892 madre non manda il figlio a scuola? 20 euro di ammenda!


Il Giudica di Pace condannava una madre alla pena di 10 euro di ammenda per non avere, in qualità di genitore esercente la potestà, ottemperato all’obbligo scolastico nei confronti del figlio minore risultato assente, senza giustificato motivo, per 84 giorni dell’anno scolastico. Ma il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione lamentando una violazione di legge posto che l’articolo 22 del codice penale prevede per l’ammenda una pena non inferiore a 20 euro!

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9892 del 14 marzo 2012, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio, ricordando che per l’ammenda la pena edittale minima su cui applicare l'eventuale riduzione per le attenuanti generiche è di 20 Euro (e non 15) come fatto dal giudice nel caso di specie.
 

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 14 marzo 2012, n. 9892

Osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, il Giudice di Pace ha condannato P.F. alla pena di 10 Euro di ammenda per non avere in qualità di genitore esercente la patria potestà, ottemperato all'obbligo scolastico nei confronti del figlio minore risultato assente, senza giustificato motivo, per 84 giorni su 113 dell'anno scolastico.

Avverso tale decisione, il P.G. ha proposto ricorso deducendo:

1) violazione di legge per essere stata irrogata una pena determinate sulla base di 15 Euro di ammenda quando la norma prevede una pena non inferiore a 20 Euro né superiore a 10.000 (tra l'altro, così facendo, ha neutralizzato l'effetto deterrente della pena).

2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere, il giudice, riconosciuto all'imputata le attenuante generiche sulla base dell'incensuratezza quando è chiaramente affermato dal 3 comma dell'art. 62 bis che la semplice assenza di precedenti non è valido motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche. E, comunque, nella specie difettavano valide ragioni in positivo visto che l'imputata, anche con il proprio comportamento processuale (è rimasta sempre contumace), non ha fornito alcuna spiegazione né, ancor meno, un senso di resipiscenza.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2.1 Sicuramente corretto è il rilievo del primo motivo dal momento che quando - come nel caso in esame - la pena dell'ammenda prevista è "fino a..", il suo ammontare minimo va individuato in base al principio generale di cui all'art. 26 c.p. ed ha, quindi, ragione il P.G. quando ricorda che la pena edittale minima su cui applicare l'eventuale riduzione per le attenuanti generiche è di 20 Euro (e non 15) come fatto dal giudice nella specie. La palese violazione di legge insita in tale decisione implica un annullamento della decisione impugnata limitatamente alla pena. Tuttavia, trattandosi di errore emendabile direttamente da questa S.C. (art. 619 co. 2 cpp), la pena può essere rideterminata nel minimo che - come detto - è pari a 20 Euro di ammenda.

È, invece, da respingere il secondo motivo di ricorso per la semplice ragione che la norma invocata dal P.G. (3 comma dell’art. 62 bis c.p.) é stata introdotta con D.L. 23.5.08 (conv. l. 24.7.08 n. 125), vale a dire, in epoca successiva alla data di verificazione dei fatti (che riguardano l'anno scolastico 2007/08). In ogni caso, la astratta riconoscibilità delle attenuanti generiche non incide sulla pena inflitta perché è principio pacifico che, nella inflizione della pena, non può essere superato in ogni caso - sia per quanto riguarda il massimo sia per quanto riguarda il minimo - il limite fissato dalla legge per ciascuna specie di pena (sez. n. 10.2.76, Ferrara, Rv 133639).
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ammontare della pena che determina in Euro 20 di ammenda; rigetta il ricorso nel resto.

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