20 febbraio 2012

Cassazione, 8 febbraio 2012, n. 1773 l’obbligo al mantenimento non cessa con la maggiore età dei figli


All’esito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., il Tribunale dichiarava cessato l’obbligo del padre al mantenimento della figlia, ormai trentacinquenne, e  conseguentemente revocava l’assegnazione della casa coniugale alla madre, genitore convivente con la ragazza. La decisione veniva confermata anche in appello.

Non resta che la Cassazione, la quale, con la sentenza n. 1773 del 8 febbraio 2012, censurando l’operato del giudice di merito ed accogliendo il ricorso della madre, ha opportunamente chiarito che l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. L'età, dunque, non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 8 febbraio 2012, n. 1773

Svolgimento del processo
In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione tra P.M.L. e V.G. , la Corte d'Appello di Venezia, con provvedimento in data 18-22/9/2006, confermava il provvedimento del Tribunale di Venezia del 26-31/5/2006, in punto assegnazione della casa coniugale ed assegno per la moglie.
Ricorre per cassazione la P., sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, il V., che pure propone ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione degli artt. 147, 155 c.c., nonché 710 c.p.c.. Censura, in particolare, l'affermazione del Giudice a quo per cui la figlia delle parti di anni 35 non avrebbe più alcun diritto al mantenimento (e da ciò pure conseguirebbe la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente stessa, convivente con la figlia).
Il motivo è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le altre, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; 11 gennaio 2007, n. 407).
L'età sola dunque non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento, come ha ritenuto la sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per la presenza di un quesito di diritto, peraltro del tutto generico, e non di una sintesi, in relazione ai vizi motivazionali addotti, secondo i principi stabiliti in proposito da questa Corte (per tutte Cass. S.U. n. 11652 del 2008).
Quanto al ricorso incidentale, con il primo motivo, si lamenta violazione dell'art. 155 quinquies c.c. nonché dell'art. 81 c.p.c. Sostiene il ricorrente incidentale che la formulazione della norma, introdotta dalla l. n. 54 del 2006, che prevede la facoltà del figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente, di chiedere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento, escluderebbe la legittimazione del genitore con lui convivente. Questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 11828/09) che la novella del 2006 non ha inciso sulla legittimazione del genitore convivente, che potrà sempre richiedere l'assegno, ove beninteso il figlio non presenti richiesta di corresponsione diretta. Il motivo è pertanto infondato.
Quanto al secondo motivo - nel quale si individuano vizi di violazione di legge e motivazionali - esso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c..
Infatti, pur essendo ammissibile il motivo di ricorso con il quale in un unico motivo si indicano censure di violazione di legge e vizi motivazionali, il motivo dovrebbe concludersi, distintamente, con congrui quesiti attinenti alla dedotta violazione di legge, nonché con la sintesi prescritta in relazione ai vizi motivazionali, secondo i principi più volte espressi da questa Corte (Cass. SS.UU. 31 marzo 2009, n. 7770; 30 ottobre 2008, n. 26020; 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; 7 aprile 2008, n.8897). Nel caso di specie, al motivo in esame, con il quale si prospettano vizi di violazione di legge e motivazionali, non corrisponde alcun quesito relativo alla violazione di legge dedotta (art. 156 cod. civ.) con specifico riferimento al vizio della decisione impugnata, mentre sono formulati quesiti del tutto astratti, come tali inidonei, anche quale valida deduzione di vizi motivazionali.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo, rigettato il primo motivo di quello incidentale, e dichiarato inammissibile il secondo. Va cassato il provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi nuovamente sull'assegnazione della casa coniugale, nonché sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il secondo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile l'altro; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione.

Nessun commento:

Posta un commento