6 febbraio 2012

Cassazione, 1 febbraio 2012, n. 4369 daspo: partita amichevole non pubblicizzata o programmata? niente obbligo di comparire davanti all’autorità di polizia


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4369, depositata l’1 febbraio 2012, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da un tifoso siciliano sottoposto a divieto di accesso alle manifestazione sportive (c.d. DASPO), ha stabilito il principio secondo il quale l’obbligo di comparire davanti all’autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento delle partite della propria squadra non può essere esteso alle amichevoli non pubblicizzate.

Vediamo le ragioni del decisum.

L’art. 6, comma 1, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 prevede che: “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo  e secondo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della l. 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-bis, commi 1 e 2 , e all'art. 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. (…)”

Ma cosa deve intendersi per “manifestazioni sportive specificamente indicate”? Secondo la Corte di Cassazione, è impensabile che il provvedimento del Questore possa indicare nominativamente tutti gli incontri sportivi soggetti al divieto. E ciò in quanto l’eventuale elencazione sarebbe eccessivamente lunga (basti pensare a quante partite si disputano normalmente durante una stagione sportiva) ed in ogni caso non sarebbe certo possibile stabilire a priori tutti gli eventuali incontri (es. le partite di coppa in cui il passaggio del turno è ancora in dubbio e l’avversario indeterminato). Pertanto, è sufficiente che gli incontri siano determinabili con certezza dal  destinatario. Tale determinabilità è evidente con riferimento alle partite di campionato o a quelle che vengono rese note al pubblico, con largo anticipo, attraverso i mezzi di comunicazione.

Tanto non si può dire, invece, per le partite amichevoli che le società sportive fissano, di volta in volta, in rapporto alle esigenze del momento (disponibilità dell’avversario o dell’impianto sportivo), senza una preventiva programmazione e/o pubblicità. Estendere l’obbligo di presentazione per questo tipo di match si tradurrebbe, di fatto, in un’esposizione del destinatario ad un divieto del tutto indeterminato. Il che è ancor più grave se si considera che in caso di violazione della prescrizione è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza dell’1 febbraio 2012, n. 4369

OSSERVA
1) Il Questore di Siracusa, con provvedimento in data 30.4.2011, notificato il 2.5.2011, vietava a (omissis) di accedere per anni uno ad impianti sportivi siti su tutto il territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono partite di calcio, e gli prescriveva di comparire presso il Commissariato P.S. di Modica nei giorni di svolgimento delle gare in cui è impegnata a qualsiasi titolo la squadra del “Modica” tra il 10° ed il 15° minuto dall’inizio del primo e del secondo tempo.
Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento.
Il GIP del Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data 5.5.2011 convalidava il provvedimento del Questore. Riteneva il GIP che ricorressero tutti i presupposti applicativi della misura e che in particolare sussistessero la pericolosità del (omissis) e le ragioni di necessità ed urgenza.
2) Propone ricorso per cassazione il (omissis) a mezzo del difensore, per erronea applicazione della L.401/89, nonché per difetto o insufficienza di motivazione in ordine ai presupposti di legittimità del provvedimento. In relazione alla necessità ed urgenza, all’attuale pericolosità, all’attribuibilità al ricorrente dei fatti indicati nella notizia di reato. Denuncia, altresì, il difetto di motivazione in relazione all’obbligo di presentazione alla P.S. in occasione di tutte le partite in cui è impegnata a qualsiasi titolo la squadra di calcio del “Modica”, non essendo conoscibili tutte le partite non ufficiali ed amichevoli, ed all’obbligo di doppia presentazione specialmente con riferimento agli incontri disputati fuori dai confini della Regione Sicilia.
3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1) Va innanzitutto, ricordato che le sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.44273/2004), risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del provvedimento del Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art. 6 L. 13.12.1989 n.401 e succ.modif., dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale n.512 del 20.11.2002, n.136 del 23.4.1998 e n.234 del 20.1.1997, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può anche essere ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Con la predetta decisione le sezioni unite hanno anche precisato che il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto del percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, le censure sollevate dal ricorrente sono infondate, avendo il giudice della convalida dimostrato di aver controllato tutti i presupposti legittimati la misura.
3.1.1.) in ordine al fumus di attribuibilità delle condotte al ricorrente, il GIP ha richiamato la notitia criminis in forza della quale il (omissis) risultava indagato in stato di libertà, essendo stato individuato quale partecipante ad una rissa tra tifosi appartenenti ad opposte fazioni.
3.1.2) Quanto alla pericolosità, la misura di prevenzione atipica in questione prescinde, ovviamente, dall’avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità ed è caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazione sintomatiche della loro pericolosità sociale.
Non è richiesta pertanto la formulazione di un giudizio di intrinseca pericolosità del soggetto, ma soltanto l’accertamento che il medesimo risulti denunciato o condannato per taluno dei reati indicati dall’art. 6 comma 1, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che egli abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza: situazioni tutte queste ritenute dal Legislatore di per sé idonee a giustificare tanto il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive quanto l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (cfr.ex multis Cass.pen.sez.1,2.3.2004n.9684).
Con motivazione, adeguata ed immune da vizi logici, il GIP ha ritenuto che la partecipazione, unitamente ad altre 26 persone, ad una rissa con i tifosi della squadra del “Noto”, in pieno centro cittadino ed in giornata festiva, era idonea ad attentare alle esigenze di sicurezza ed ordine pubblico e quindi rivelatrice di pericolosità sociale. La sussistenza della pericolosità è stata, quindi, correttamente desunta dalla condotta posta in essere dal ricorrente.
3.1.3) In ordine della necessità, la motivazione non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Cass.pen.sez.7 n.39049 del 26.10.2006; Cass.sez.3 n.1212/2008).
Tali principi sono stati osservati in quanto la necessità della misura è stata implicitamente desunta della valutazione estremamente grave delle condotte del ricorrente, rivelatrici della sua pericolosità sociale.
L’urgenza, poi, non va collegata al tempo dei fatti (altrimenti si farebbe dipendere l’applicazione della misura dalla possibilità di individuare con tempestività gli autori delle condotte violente), ma piuttosto al profilarsi di occasione di reiterazione della condotta; ed il richiamo fatto dal GIP in proposito è assolutamente pertinente e sufficiente.
4) Risulta fondato, invece, il ricorso, nei termini di seguito indicati, in relazione all’obbligo di presentazione di partite amichevoli.
Il riferimento contenuto nell’art.6 cit. a “manifestazioni sportive specificamente indicate” richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente “lunghezza” della elencazione, sia perché non è dato sapere in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili con certezza, dal destinatario del provvedimento.
Tale determinabilità può avvenire, ovviamente, per tutte le partite di campionato o per gli incontri ufficiali programmati, che vengono resi noti al pubblico con largo anticipo ed attraverso i mezzi di comunicazione. Per un “tifoso” è quindi agevole conoscere le date in cui la squadra di calcio si esibirà in casa o in trasferta, in campionato od in tornei programmati ed ufficiali.
Non la stessa cosa può dirsi per le partite amichevoli che possono essere decise, senza una preventiva programmazione, in rapporto alle esigenze del momento, alla individuazione delle squadre avversarie, all’accordo con le stesse, alla disponibilità dell’impianto sportivo. In ipotesi del genere il destinatario del provvedimento verrebbe esposto a divieti indeterminati che potrebbe non essere in grado di rispettare. Il che sarebbe di estrema gravità dal momento che la legge prevede, in caso di inosservanza dell’obbligo, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.
Nel caso in cui gli incontri amichevoli non siano adeguatamente pubblicizzati (stampa, sito della società, radio, televisione) deve ritenersi, quindi, non esigibile l’obbligo di osservanza della prescrizione.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli non adeguatamente pubblicizzate.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli non adeguatamente pubblicizzate. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2012
Depositata il 1 febbraio 2012
 
In senso conforme:
Cassazione Penale, sez. III, 16 febbraio 2011, n. 8435

"In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione"

Cassazione Penale, sez. III, 08 aprile 2009, n. 17875

"In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia non può estendersi anche in riguardo alle partite amichevoli per le quali, in assenza di una preventiva pubblicizzazione, non può esigersi che l'interessato abbia sicura conoscenza."

Cassazione Penale, sez. III, 06 novembre 2008, n. 47451

"In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia (art. 6, 2º comma, l. 13 dicembre 1989 n. 401) è applicabile anche alle gare amichevoli, purché le stesse siano conosciute o conoscibili dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro preventiva ed adeguata pubblicità."


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