22 gennaio 2012

Corte di Cassazione, 19 gennaio 2012, n. 2065 Niente truffa e ricettazione per chi cerca di incassare in buona fede un “gratta e vinci” falso


La vicenda ha dell’incredibile. Un signore di Palermo, camminando per strada, trova un biglietto “gratta e vinci” per terra. Lo raccoglie e si accorge che ha una combinazione vincente. Corre in banca, presenta tutti i documenti necessari per la riscossione della vincita, ma sul più bello, invece di incassare l’atteso premio, si ritrova una condanna alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione più 700,00 euro di multa per i reati di ricettazione (art. 648) e tentata truffa aggravata (art. 56, 640, comma 2, 61 n. 11 c.p.). Il motivo? il biglietto si scopre essere falso!

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Palermo, infatti, non ritenevano verosimile la versione dei fatti fornita dall’uomo. Secondo i giudici di merito, la combinazione vincente non poteva essere immediatamente percepibile, di conseguenza il gesto di raccogliere il biglietto da terra non era credibile e/o giustificabile. Inoltre, non essendo la macchia presente sul biglietto riconducibile al passaggio delle gomme di un’auto, così come sostenuto dall’imputato, ciò dimostrava la malafede dello stesso.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso presentato dall’imputato, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il riconoscimento dei reati ascritti imponeva, infatti, una puntuale indagine sull’elemento psicologico, e non poteva fondarsi, come di fatto era avvenuto nei primi due gradi di giudizio, sulla base della mera non credibilità del fatto.

Secondo la Cassazione, non appare assolutamente inverosimile che una persona possa raccogliere un biglietto abbandonato per strada, magari perché mossa dalla semplice curiosità di controllare la combinazione riportata. A riprova di ciò, basti pensare a quanto accade con le banconote pubblicitarie, che di solito presentano una “facciata” che induce il passante a raccoglierle per verificarne l’autenticità. Inoltre, il comportamento tenuto dall’imputato dopo aver trovato il biglietto appare perfettamente lineare, nonchè conforme a buona fede.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza del 19 gennaio 2012, n. 2065
Motivi della decisione
(omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 22 novembre 2010 con la quale, a seguito di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 25 febbraio 2009, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine al reato di cui all’artt. 648 c.p. e di quello di cui agli artt. 56, 640, comma 2, 61 n. 11 c.p.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 648, agli artt. 56, 640 c.p., 43 e 47 c.p., art. 192 c.p.p. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Travisamento del fatto.
Il ricorrente censura l’affermazione di responsabilità operata dai giudici di merito e chiede l’assoluzione per insussistenza del fatto, o perché il fatto non costituisce reato, deducibile dalle modalità di rinvenimento del biglietto, di cui la Corte darebbe una spiegazione meramente congetturale, in contrasto con altri elementi probatori acquisiti al processo, supportata da deduzioni personali assolutamente inconferenti, riconducibili all’esistenza o meno di comportamenti abitudinari dello stesso ricorrente. In realtà in questo modo la Corte avrebbe pretermesso ogni indagine in ordine alla consapevolezza dell’origine illecita del bene. Lamenta altresì la omessa valorizzazione della deposizione del teste (omissis), in rappresentanza della parte civile, che ha dichiarato come il tipo di contraffazione riscontrata sul biglietto vincente non sia immediatamente visibile a coloro che non sono del mestiere, tanto che, in altre occasioni, analoghi biglietti contraffatti, per vincite inferiori a 500,00 euro hanno portato al pagamento della somma da parte dei rivenditori. Censura infine la valutazione operata sulla natura della macchia presente sul biglietto che non sarebbe riconducibile ad un pneumatico, in assenza di alcuna spiegazione logica ed argomentata. In sostanza nel caso in esame la Corte avrebbe erroneamente omesso di motivare sul possibile errore di fatto in cui sarebbe incorso il ricorrente, che, avendo per oggetto un elemento materiale del reato, da cui dedurre la provenienza illecita del biglietto, avrebbe in realtà determinato una convinzione non corrispondente alla realtà, tanto indurre lo stesso (omissis) a presentare il biglietto alla Banca per riscuotere la vincita.
b) Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) in riferimento all’art. 192 c.p.p., all’art. 27, comma 2, Cost., all’art. 6 CEDU, all’art. 530, comma 2 e 533, comma 1 c.p.p.
Il ricorrente lamenta che la Corte abbia affermato la sua responsabilità in ordine ai reati contestati violando il principio dell’affermazione di responsabilità solo al di là di ogni ragionevole dubbio.
3) Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) in riferimento all’art. 426 c.p.p. e agli artt. 56, 640, comma 2 , n. 1, art. 61 n. 11 c.p. Nullità della sentenza.
Il ricorrente lamenta l’assenza di qualsiasi motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi di cui agli artt. 56, 640, comma 2, n.1 e 61 n.11 c.p.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
In ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione la Corte fonda il suo ragionamento su una mera petizione di principio e cioè l’inverosimiglianza del fatto che l’imputato, camminando per strada abbia raccolto da terra un biglietto “Gratta e Vinci” di cui non sarebbe stato possibile distinguere la combinazione vincente, se non prendendolo in mano, a differenza di quanto accade per una banconota il cui valore è immediatamente percepibile. Le conclusioni sarebbero avvalorate dall’inesistenza sul biglietto di una macchia riconducibile al passaggio di un pneumatico, come affermato dall’imputato. Da queste due elementi discenderebbe la prova della sussistenza dell’elemento psicologico.
A parere della Corte la motivazione non appare coerente sotto il profilo logico giuridico. Appare infatti inidoneo l’argomento ad exludendum prospettato dalla Corte rispetto al comportamento riferito dal ricorrente. A parere della Corte non appare assolutamente inverosimile che una persona, pur non avendo dimostrato l’abitudine a raccogliere da terra biglietti del “Gratta e Vinci” già verificati, abbia in questa occasione raccolto il biglietto abbandonato per strada, magari perché soltanto indotto da mera curiosità a controllare la combinazione riportata. Appartiene d’altronde alla comune esperienza che biglietti pubblicitari a forma di banconota, stampata su di un solo lato, lasciati per strada inducano i passanti a raccoglierli per verificarne l’autenticità. Né appare un consistente supporto logico alle conclusioni raggiunte la qualificazione dell’impronta sovraimpressa come una macchia con certezza non riconducibile ad un pneumatico. Non risulta infatti spiegata la fondatezza della conclusione rispetto ad un’area di verifica di pochissimi cm quadrati.
La deduzione della Corte, pertanto, basata su un id quod plerumque accidit, molto soggettivistico, non appare sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente, in particolare se rapportata al successivo suo comportamento, perfettamente lineare rispetto alla procedura di riscossione del premio (presentazione del biglietto al funzionario di banca, rilascio di copia di documenti validi, sollecitazione del pagamento, in assenza di un tempo non giustificabile rispetto alla consegna del premio).
I presupposti di fatto cui ancorare gli arresti giurisprudenziali citati dalla Corte per dimostrare la sussistenza dell’elemento psicologico trovano poi ulteriore smentita nel dato, non controverso, che tale tipologia di contraffazione non era chiaramente riconoscibile neppure dagli addetti ai lavori, tanto che alcuni biglietti per importi, che potevano essere riscossi presso i rivenditori, erano stati regolarmente pagati. La circostanza è avvalorata dalla complessa procedura cui il biglietto venne sottoposto per verificarne la falsità. Su questi punti, che appaiono fondamentali per valutare nella sua completezza il fatto storico, la motivazione della Corte appare assolutamente mancante, come appare completamente omessa in ordine alla sussistenza degli elementi della tentata truffa. Una argomentazione anche sinteticamente consequenziale sarebbe stata necessaria, anche perché avrebbe affrontato il rapporto della consapevolezza ritenuta rispetto alla provenienza illecita del biglietto con l’idoneità degli artifici e raggiri posti successivamente in essere.
Il giudice d’appello, al contrario, anche su questo motivo ha completamente pretermesso ogni valutazione, omettendo ogni riferimento, anche meramente descrittivo del fatto, nella motivazione.
Le suesposte considerazioni concretizzano sicuramente una nullità che travolge l’intera sentenza di secondo grado, integrando il vizio di legittimità di cui all’art. 606, lett. e) c.p.p., come emerge dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.
La sentenza impugnata pertanto va annullata e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un nuovo giudizio.
Roma, li 8 novembre 2011
Depositato in cancelleria il 19 gennaio 2012

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