18 gennaio 2012

Corte di Cassazione, 12 gennaio 2012, n. 809 Non commette peculato d'uso il carabiniere che utilizza l’automobile di servizio per urgenti esigenze familiari


La sentenza n. 809 del 12 gennaio 2012 della Corte di Cassazione si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che nega la configurabilità del reato di peculato d’uso nel caso di condotte appropriative sostanziatesi in un utilizzo episodico ed occasionale della res publica, comunque prive di una effettiva lesione all’integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. 27 ottobre 2010, n. 7177). 

Nel dettaglio, il peculato d’uso, autonoma figura delittuosa prevista dal secondo comma dell’art. 314 del codice penale, consiste nell’utilizzazione momentanea da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio del bene della P.A. per finalità non corrispondenti a quelle istituzionali. Ma non sempre l’uso momentaneo è destinato ad integrare la fattispecie delittuosa. Ed invero, deve ritenersi non configurabile il peculato d’uso in presenza di tre requisiti:
- episodicità del fatto;
- irrilevanza economica del pregiudizio arrecato;
- mancata lesione alla funzionalità della pubblica amministrazione.

Trasponendo quanto detto all'esame della pronuncia in oggetto, la Corte di Legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore presso il Tribunale di Napoli, che pretendeva doversi qualificare il fatto come peculato d’uso, presentato avverso la sentenza del G.U.P. che, invece, non aveva ravvisato il reato de quo a carico di un carabiniere che, avendo avuto notizia che la figlioletta di tre anni era caduta rovinosamente a terra, battendo la testa, si era recato a casa con l’autovettura di servizio per sincerarsi delle sue condizioni di salute.
Dalla ricostruzione fattuale, non censurabile dinanzi alla Corte, era emerso, infatti, che il pubblico ufficiale aveva utilizzato l’autovettura militare per un tempo limitato (circa trenta minuti), per percorrere un breve tragitto, con conseguente esiguo consumo di carburante.
   
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza del 12 gennaio 2012, n. 809

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M. G., con la formula “perché il fatto non sussiste”, in ordine al reato di cui all’art. 314, comma secondo, cod. pen., contestato al medesimo perché, quale appuntato dei Carabinieri, si appropriava, per farne uso precario, consistito nel rientro in casa e quindi per ritornare in caserma, di un’autovettura militare a lui affidata (in Napoli, il 7 gennaio 2010)
2. Osservava il G.u.p. che non integrava il reato contestato, per mancanza di lesività, la condotta dell’imputato, che, dopo averne informato il m.llo F. U., della Stazione C.C. di Napoli-Centro, aveva usato l’auto di servizio per non più di trenta minuti, percorrendo una distanza chilometrica trascurabile dovendo recarsi urgentemente presso la propria abitazione per sincerarsi delle condizioni della figlia
3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che denuncia la violazione dell’art. 314 cod. pen., osservando che l’imputato, nonostante il divieto del superiore, aveva utilizzato l’auto di servizio per recarsi dal centro di Napoli all’estrema periferia della città, distante diversi chilometri, in luogo di servirsi di mezzi pubblici. Tale condotta integrava, ad avviso dell’ Ufficio ricorrente, il reato contestato.
4. Il difensore dell’imputato, avv. M. Z., ha depositato memoria, con la quale conclude per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso, sostenendo che nella specie, dato il brevissimo tempo dell’uso del veicolo, la pubblica amministrazione non aveva subito alcun danno apprezzabile, e considerato che l’urgenza del caso (notizia che la figlioletta di tre anni di età era caduta rovinosamente a terra, battendo la testa) configurava uno stato di necessità.
Si deduce inoltre la inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non ha indicato quale diverso sviluppo probatorio sarebbe stato possibile nell’eventuale dibattimento.
5. Ad avviso della Corte il ricorso, prospettando censure in punto di fatto, deve essere dichiarato inammissibile.
6. Il G.u.p, infatti, ha ritenuto provato che l’imputato, mosso da urgenti esigenze familiari, aveva utilizzato l’autovettura di servizio per un tempo trascurabile e per un limitato tragitto, considerando, con valutazione in questa sede non censurabile, che il fatto doveva considerarsi privo di lesività, non essendo stata apprezzabilmente pregiudicata la funzione pubblicistica cui il veicolo era asservito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 12.01.2012

In senso conforme:
Cassazione Penale, sez. VI, 27 ottobre 2010, n. 7177.
L’uso temporaneo delle autovetture di servizio per finalità non corrispondenti a quelle istituzionali non integra la fattispecie del peculato d’uso nei casi in cui un siffatto temporaneo uso, rivelatosi episodico ed occasionale, non risulti caratterizzarsi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata, in fatti di effettiva «appropriazione» del bene pubblico, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale.

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