30 dicembre 2011

Corte di Cassazione, 22 dicembre 2011, n. 47667 è reato pubblicare su un sito di annunci erotici il numero dell'ex


Vi segnalo questa interessantissima sentenza della Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione del 21 dicembre 2011 n. 47667, in tema di molestie.
Secondo la Corte di Legittimità l’immissione del numero di telefono cellulare del proprio ex fidanzato, all’insaputa di quest’ultimo, su un sito internet di annunci erotici ben può integrare una condotta di molestie ai sensi dell’art. 660 c.p., secondo cui: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516
Poiché tale disposizione normativa circoscrive la condotta penalmente rilevante alle sole molestie realizzate col mezzo del telefono, la ricorrente sosteneva la non applicabilità della contravvenzione anzidetta al caso in esame, posto che le telefonate moleste non erano state effettuate dalla stessa (la quale si era limitata a pubblicare gli annunci sul web) ma da terzi utenti del sito.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato la punibilità della donna riconoscendo la rilevanza penale dell’attività di “mediazione” nella molestia, ossia di un comportamento che, pur non estrinsecandosi in una turbativa telefonica diretta ad opera dell’agente, sia indirettamente incisivo dell’altrui libertà individuale.


Corte di Cassazione, sez. I penale, 22 dicembre 2011, n. 47667

Ritenuto in fatto

 1. C. M. impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica e carente, la sentenza dell’8 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Forlì, dichiarati estinti altri due reati a lei contestati per intervenuta remissione di querela, l'ha condannata alla pena di € 100,00 di ammenda per il reato di cui al capo 3) della rubrica (violazione artt. 81 cpv. e 660 cod. pen. avere arrecato ad A. A. molestie e disturbo, avendo inserito il numero del suo telefono cellulare in un sito internet di annunci a sfondo sessuale, con conseguente ricezione, da parte della vittima, di numerose telefonate di natura molesta da parte di terzi).

2. Secondo il Tribunale l'immissione del numero telefonico della vittima in rete da parte della C. aveva integrato gli estremi della contravvenzione anzidetta, sebbene il disturbo alla p.o. fosse derivato non direttamente dall'imputata, che si era limitata ad inserire un annuncio su di un sito internet, avendo ritenuto che, comunque, l'imputata era stata ben consapevole che, in tal modo, sarebbe derivato alla p.o. notevole disagio, connesso alla conoscenza da parte di un numero indeterminato di persone del numero telefonico delta p.o.

3. L'imputata ha al contrario rilevato che, nella specie, non poteva ritenersi violato da parte sua l'art. 660 cod. pen., in quanto le telefonate moleste erano state effettuate nella specie alla p.o. non da essa imputata, ma da terzi in modo del tutto svincolato dalla sua volontà.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto da C. M. è infondato.

2. Ritiene invero questa Corte che il comportamento alla medesima addebitato (avere inserito il numero del telefono cellulare della p.o., all'insaputa di quest'ultimo, in un sito internet dedito allo scambio di informazioni di carattere sessuale) integri gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.
Tale ultima norma richiede che le molestie ed il disturbo siano arrecati alla p.o. mediante l'utilizzo del telefono; il che è ben ravvisabile nella specie in esame, sebbene nessuna telefonata diretta sia stata effettuato dall'imputata nei confronti della p.o.
Si osserva invero che quest'ultima è stata contattata e molestata da terzi, i quali avevano appreso la sua utenza cellulare da un sito internet, nel quale la ricorrente aveva consapevolmente immesso detta utenza, si che la stessa è da ritenere essere stata il tramite delle successive telefonate moleste, di cui è rimasta vittima la p.o., con conseguente ravvisabilità a carico della ricorrente di un volontario concorso nelle molestie arrecate alla p.o., ben potendo essere la medesima ritenuta quale autrice mediata di dette molestie telefoniche.

3. Tanto premesso, in ordine al ricorso, non manifestamente infondato, proposto da C. M. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì in data 8 gennaio 2010, va rilevato che il reato a lei contestato al capo 3) della rubrica (art. 660 cod. pen.) è di natura contravvenzionale ed è stato accertato nei suoi confronti nel marzo 2006, si che, per esso, è ormai trascorso il termine prescrizionale, fissato in anni 4 per i reati contravvenzionali dall'art 157 primo comma, nella versione introdotta con legge 5.12.2005 n.251, applicabile alla specie, tenuto conto dell'epoca di accertamento del reato.
Detto termine, ai sensi dell’art. 161 comma 2 c.p., nella versione introdotta dalla citata legge n.251 del 2005, applicabile per lo stesso motivo alla ricorrente, non poteva essere pronunciato, nel massimo, oltre gli anni 5; pertanto il reato anzidetto è da ritenere ormai prescritto.

4. Ai sensi dell'art. 620 primo comma lettera a) cod. proc. pen., è dato procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto alla ricorrente sub 3) estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3) (art. 660 cod. pen.) perché il reato è estinto per prescrizione.

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