30 aprile 2012

Minaccia la ex fidanzata di tappezzare la città con l’immagine relativa ai loro rapporti sessuali? è reato di violenza privata!


Per costringere la propria ex fidanzata a tornare insieme a lui, pubblicava su internet un’immagine di un rapporto sessuale avuto con la stessa e minacciava di tappezzare l’intera città con altre immagini simili e, come se non bastasse, di consegnare tale materiale al padre ed agli amici della donna.

Risultato? Il Tribunale condannava l’uomo per il reato di diffamazione (art. 595, commi 1 e 3, c.p.) e di tentata violenza privata (art. 610 c.p.) alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale durante l’esecuzione della pena. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta per i due reati.

L’imputato ricorreva in Cassazione contestando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati ascritti, la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché la mancata modifica od esclusione di pene accessorie in quanto, essendo stata irrogata in secondo grado una pena complessiva di quattro anni di reclusione, andavano escluse la interdizione legale e la contestuale sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale e ridotta la interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni. 

Tuttavia, nelle more del giudizio, la ex fidanzata rimetteva la querela per il reato di diffamazione, con relativa accettazione. Residuava così l’imputazione per violenza privata, reato procedibile d’ufficio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15726 del 24 aprile 2012, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha rilevato che a seguito della diminuzione, operata in appello, della pena complessivamente inflitta, andavano conseguentemente rideterminate le pene accessorie, con esclusione della interdizione legale e della contestuale sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale. A seguito della declaratoria di estinzione del reato di diffamazione, peraltro, la pena complessivamente irrogata risulta inferiore agli anni tre, per cui anche l’interdizione dai pubblici uffici va completamente eliminata e non solo ridotta.


  Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, 24 aprile 2012, n. 15726
 
Ritenuto in fatto
1. Il tribunale di Caltanissetta ha condannato R.S. per il reato di cui all’articolo 595, commi uno e tre, del codice penale perché offendeva la reputazione di V.V.G. immettendo nella rete Internet un file contenente un fotogramma con l’immagine di un rapporto sessuale avuto con la stessa, nonché del reato di cui all’articolo 610 del codice penale poiché con minaccia consistita nel prospettarle l’intenzione di tappezzare la città di Delia con l’immagine relativa ai loro rapporti sessuali e di consegnare tale materiale alle persone del padre e degli amici della stessa, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere V.V.G. a riprendere il legame sentimentale con l’imputato, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Per questi reati R.S. è stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dall’esercizio della potestà di genitore durante l’esecuzione della pena.
2. La corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per il reato di cui all’articolo 595 del codice penale ad anni due e mesi sei di reclusione e quella comminata per il delitto di tentata violenza privata ad anni uno e mesi sei di reclusione, interamente condonata la pena inflitta per quest’ultimo reato.
3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando: - mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati ed omesso esame del relativo motivo di appello; - mancata concessione delle attenuanti generiche ed omesso esame del relativo motivo di appello; - mancata modifica od esclusione di pene accessorie. Essendo stata irrogata in secondo grado una pena complessiva di quattro anni di reclusione andavano escluse la interdizione legale e la contestuale sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, nonché ridotta la interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni.
4. All’udienza del 7 marzo il difensore dell’imputato ha prodotto verbale di remissione di querela con contestuale accettazione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è parzialmente fondato: innanzitutto va accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato sub. A, essendo nel frattempo intervenuta una valida remissione di querela, con relativa accettazione.
2. Poiché residua il solo reato di cui al capo B, in quanto procedibile d’ufficio, viene meno la rilevanza dei primo motivo di ricorso, relativo alla applicazione della continuazione. Il motivo era peraltro fondato (ciò si rileva ai soli fini della mancata condanna alle spese), in quanto la sentenza di appello, pur in presenza di uno specifico motivo, non aveva in alcun modo esaminato la questione relativa alla invocata continuazione.
3. È inammissibile, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto era generico, e pertanto inammissibile, il relativo motivo di appello; si veda in proposito sez. 6, n. 17891 del 7 aprile 2009: in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile.
4. E’ fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto a seguito della diminuzione, in appello, della pena complessivamente inflitta, andavano rideterminate le pene accessorie, con esclusione della interdizione legale e della contestuale sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale. A seguito della declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A, peraltro, la pena complessivamente irrogata risulta inferiore agli anni tre, per cui anche l’interdizione dai pubblici uffici va completamente eliminata e non solo ridotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente:
- al reato di cui al capo A, per essere lo stesso estinto per remissione di querela, eliminando la relativa pena pari ad anni due e mesi sei di reclusione;
- alle pene accessorie, che elimina;
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Dispone che in caso di diffusione dei presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
Depositata in Cancelleria il 24.04.2012

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