13 aprile 2012

Cartella esattoriale Equitalia e maggiorazione del 10% illegittima per le sanzioni concernenti violazioni del codice della strada: nuova sentenza dal Tribunale di Bari!


Pochi giorni fa abbiamo commentato la sentenza della Corte di Cassazione n. 3701, del 17 febbraio 2007 che ha dichiarato illegittima l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10% alle cartelle esattoriali concernenti il pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada, recentemente tornata alla ribalta delle cronache.

Visto il notevole interesse che l’argomento ha suscitato nei lettori, segnaliamo un’interessantissima pronuncia di merito che giunge dal Tribunale di Bari, investito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale in veste di giudice d’appello, che consente di capire quali siano gli effetti della declaratoria di illegittimità della maggiorazione semestrale del 10% sulla cartella impugnata. Vediamo il caso.

L’appellante (debitore) censurava l’iter decisionale seguito dal Giudice di Pace di Bari, il quale, dopo avere rilevato l’indebito aggravio della cartella mediante i progressivi aumenti semestrali del 10%, invece di annullare integralmente la cartella esattoriale impugnata, ha operato una sorta di correzione della stessa, così finendo per conservarne, sia pure parzialmente, gli effetti.

Si costituivano nel giudizio di appello il Comune di Bari ed Equitalia s.p.a.. In particolare, l’Ente territoriale chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace, con conseguente rigetto dell’opposizione, ritenendo del tutto legittima l’applicazione della maggiorazione semestrale del 10% in conformità all’art. 27 della Legge n. 689/81. Equitalia, viceversa, reiterava la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata in ragione della circostanza che l’opposizione proposta in primo grado ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non riguardava vizi propri della cartella esattoriale.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 501 del 9 febbraio 2012 Est. Dr. Ruffino, ha innanzitutto ricordato che tra i rimedi ammessi avverso la cartella esattoriale vi è senza dubbio l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che la cartella esattoriale è un atto sostanzialmente equiparabile al precetto, pertanto, proprio come avviene per quest’ultimo, ogniqualvolta si riscontri che la somma sia eccessiva, l’atto non resta travolto nella sua interezza, determinando solo la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito (sul punto cfr. Cass. n. 5515/2008).

Trasponendo tali valutazioni al caso di specie, il Tribunale di Bari ha rigettato l’appello principale proposto dal debitore, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente annullato in parte la cartella per la sola quota eccedente la giusta pretesa creditoria (ovvero la parte determinata sulla scorta delle maggiorazioni semestrali del 10%), con conseguente rideterminazione del credito effettivamente spettante.

Con riferimento all’appello incidentale del Comune, il Tribunale del capoluogo pugliese ha opportunamente recepito l’insegnamento di Cassazione n. 3701/2007 che, come detto, ha previsto espressamente che si applichi l’art. 203 C.d.S. comma 3 in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, norma che, in deroga all’art. 27 della Legge n. 689/81, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

In merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Equitalia, il Giudice, ha rigettato il motivo d’appello sostenendo che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in fattispecie di contestazione di vizi formali della cartella, il Concessionario della riscossione non solo può, ma deve essere convenuto in giudizio, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 709/2008).

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