7 aprile 2012

Agevolazione prima casa: la stima dell’Ufficio Tecnico Erariale non è un atto pubblico, ma mera perizia di parte!


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5027 del 28 marzo 2012, risolvendo una controversia sorta tra Agenzia delle Entrate e contribuente concernente la revoca dell’agevolazione fiscale sull’acquisto della prima casa, ha ribadito che la stima dell’Ufficio Tecnico Erariale, redatta per conto dell’Agenzia dell Territorio non ha natura di atto pubblico, ma, al contrario, ha il valore di una mera perizia di parte, come tale liberamente valutabile dal giudice unitamente a tutti gli altri elementi di prova acquisti nel giudizio.

  
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ordinanza del 28 marzo 2012, n. 5027


Rilevato
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 93/12/09, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 avverso la sentenza di prime cure con la quale era stato accolto il ricorso proposto da (…) nei confronti dell’avviso di liquidazione per la maggiore IVA relativa all’atto di compravendita in data 24.3.04, con il quale l’Ufficio revocava l’agevolazione “prima casa”, attesa la caratteristica di lusso del bene, in quanto di superficie maggiore di mq. 240.
Il giudice di appello riteneva, invero, sulla base di una relazione dell’UTE - che all’atto di acquisto la superficie del bene era di mq. 270,00, ampiamente superiore al limite di mq. 240, per la configurabilità di un’abitazione non di lusso, previsto dal d.m. 2.8.69 (DM n. 1072/1969). La CTR disattendeva, pertanto, la relazione tecnica depositata dal contribuente, dalla quale risultava, invece, una superficie del bene inferiore a mq. 240.
Avverso la sentenza n. 93/12/09 ha proposto ricorso per cassazione il (…), articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 2699 e ss. c.c., 21 della tabella A, parte II del d.p.r. n. 633/72, e 6 d.m. 2.8.69, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso si palesa fondato, per cui - a parere del relatore - l’impugnata sentenza andrebbe cassata con rinvio.
La decisione di secondo grado appare, invero, fondata esclusivamente sul rilievo della natura di atto pubblico che andrebbe attribuita alla stima dell’UTE redatta per conto dell’Agenzia del Territorio, laddove, come questa Corte ha più volte affermato, a tale atto va attribuito il valore di una mera perizia di parte, liberamente valutabili dal giudice unitamente a tutti gli altri elementi di prova acquisti nel giudizio (cfr. Cass. 2124/02, 7935/02, 8890/07).
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, co. 1 c.p.c.”;
- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
- che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre il contribuente ha depositato memoria pienamente adesiva alle conclusioni della suesposta relazione;
Considerato
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
- che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositata in Cancelleria il 28.03.2012

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