21 marzo 2012

Cassazione, 12 marzo 2012, n. 3914 vince Superenalotto? l’assegno divorzile va corrisposto, ma si determina in base al tenore di vita goduto durante il matrimonio!


Il Tribunale, all’esito di un giudizio di divorzio, pronunciava lo scioglimento del matrimonio, ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere un assegno mensile in favore dell’ex coniuge e del figlio. In particolare, il Tribunale, pur riconoscendo che le condizioni di salute dell’onerato impedivano lo svolgimento di attività lavorative, riteneva che la vincita al Superenalotto, realizzata insieme alla nuova compagna, gli consentisse di non subire le conseguenze economiche negative del suo stato di salute e lo mettesse in condizioni di contribuire al sostentamento dell’ex moglie, sfornita di un reddito proprio, e del figlio, non ancora autonomo economicamente.

La Corte d’Appello confermava tale decisum, ritenendo provata la partecipazione, in pari quota, alla vincita suddetta così come la circostanza per cui l’attività lavorativa svolta dall’ex moglie non era produttiva di un reddito idoneo a garantirle nemmeno il soddisfacimento delle minime esigenze di vita proprie della sua condizione sociale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3914, depositata il 12 marzo 2012, rigettando il ricorso dell’uomo, ha rilevato che ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscono naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio. Conseguentemente, non può aversi riguardo ai miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili. Ciò non implica, tuttavia, che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento imprevisto, come nel caso di specie la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio, come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’assegno divorzile è stato determinato, senza tenere conto, al fine della determinazione del tenore di vita al quale andava ragguagliato, di detta vincita.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 12 marzo 2012, n. 3914


Svolgimento del processo
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 813/2003, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto da M.V. e A.C. e poneva a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della ex moglie di 115 euro mensili e in favore del figlio M. di 500 euro. Il Tribunale, pur riconoscendo che le condizioni di salute del V. impedivano lo svolgimento di attività lavorative, riteneva che la vincita di lire 1.800.000.000 al Superenalotto, realizzata insieme alla sua nuova compagna, gli consentisse di non subire le conseguenze economiche negative del suo stato di salute e lo mettesse in condizione di contribuire al mantenimento, nella misura anzidetta, della ex coniuge, sfornita di un reddito proprio, e del figlio, non ancora autonomo economicamente.
La Corte di appello di Cagliari ha confermato tale decisione ritenendo provata quanto meno la partecipazione, in pari quota, alla vincita da parte del V. così come la circostanza per cui l’attività lavorativa svolta dalla C. non era produttiva di un reddito idoneo a garantirle nemmeno il soddisfacimento delle minime esigenze di vita proprie della sua condizione sociale. Riteneva inoltre che il figlio del V. non risultando ancora in condizioni di poter fruire di autonomia economica dovesse essere mantenuto con il concorso di entrambi i genitori.
Ricorre per cassazione M.V. affidandosi a quattro motivi di ricorso.
Non svolge difese la C.
Il ricorrente deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione
1. Va premesso che, secondo l’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nel caso di specie, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002). Nei casi previsti dagli altri numeri dell’art. 360, il quesito deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420) non potendo il quesito risolversi in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di specifico riferimento alla fattispecie in questione e alla soluzione datane nella sentenza impugnata, né potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 sesto comma dell’articolo 1 della legge n. 898/1970 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti:
“dica la Corte se viola l’art. 5, sesto comma, della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898, la sentenza che pone a carico dell’ex coniuge il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dell’altro, omettendo completamente di considerare a tale fine i seguenti fatti riconosciuti come pacifici: a) la proprietà in via esclusiva dell’immobile già destinato a casa familiare al coniuge richiedente l’assegno di mantenimento; b) la stabile relazione sentimentale e la convivenza di quest’ultimo con altro soggetto che gli garantisce uno stabile apporto economico; c) l’esistenza di un reddito da lavoro riconosciuto dal coniuge richiedente l’assegno di mantenimento”.
“dica la Corte se viola l’art. 5, sesto comma, della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898, la sentenza che pone a carico dell’ex coniuge il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dell’altro, omettendo completamente di considerare che l’obbligato sia risultato privo di redditi e beni e affetto da una patologia che ne pregiudica completamente la capacità lavorativa e gli impedisce di produrre qualsiasi reddito oltre ad essere tenuto al mantenimento di due figli”.
Il motivo è infondato in relazione al primo quesito avendo la Corte di appello adeguatamente motivato a pagina 4 della sentenza sia sulla situazione economica della ex moglie sia sulla ininfluenza della relazione con un nuovo partner. E’ invece inammissibile, in relazione al secondo quesito, in quanto non ricollegabile alla ratio decidendi e alla motivazione della sentenza, che si fondano sull’accertamento di una situazione economica del ricorrente completamente diversa da quella prospettata con il quesito, a seguito della vincita di lire 1.800.000.000 al Superenalotto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il motivo è inammissibile, per non essere accompagnato dalla sintesi richiesta ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. secondo quanto esposto al n. 1.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: “se viola gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. il giudice che ponga alla base della propria decisione le sole risultanze probatorie di alcune delle prove testimoniali acquisite omettendo completamente di considerare le altre pur legittimamente acquisite in giudizio e ciò senza nemmeno motivare tale esclusione.
Il ricorrente si riferisce alle deposizioni che attesterebbero la titolarità della vincita al “superenalotto” alla sua compagna”.
Anche questo motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge che in realtà costituisce una mera censura alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte territoriale. E’ infondato quanto al dedotto vizio di motivazione che non sussiste dato che la Corte ha esaminato tutte le deposizioni testimoniali raccolte traendo argomenti decisivi di convincimento da alcune di esse ed esercitando in tal modo il potere discrezionale di valutare i fatti sulle base di argomentazioni logiche e ispirate a una valutazione complessiva ed esauriente delle emergenze processuali.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) e dell’art. 5 sesto comma dell’articolo 1 della legge n. 898/1970 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se ai fini dell’insorgenza del diritto all’assegno divorzile o alla sua quantificazione, al giudice sia preclusa la valutazione di miglioramenti economici del coniuge non costituenti naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta dal coniuge durante la convivenza, anche al fine di paralizzare gli effetti di altrettanto imprevedibili peggioramenti della condizione economica dell’obbligato il ricorrente chiede inoltre alla Corte se viola l’art. 112 c.p.c. il giudice di appello che non si sia pronunciato su una censura espressamente formulata dall’appellante relativamente alla decisione contenuta nella sentenza impugnata su un aspetto decisivo della controversia.
Il motivo è infondato, quanto al profilo corrispondente al primo dei due quesiti suddetti. Il ricorrente fraintende infatti il senso della giurisprudenza di legittimità cui ha fatto riferimento (sentenza n. 4319 del 1999) la quale riconosce che, ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si debba avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio ma esclude (Cass. civ. n. 20204/2007) la possibilità di valutare i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili.
Tale giurisprudenza non implica infatti che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento imprevisto, come nel caso di specie la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio, come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’assegno divorzile è stato determinato nella misura di euro 115,00 mensili, senza, cioè, tenere conto, al fine della determinazione del tenore di vita al quale andava ragguagliato, di detta vincita.
Il motivo è poi inammissibile quanto al profilo indicato nel restante quesito apparendo esso formulato in termini del tutto astratti.
Il ricorso va conseguentemente respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata formulato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri datti identificativi ex art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

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