1 marzo 2012

Abolizione tariffe forensi e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.


Uno dei primi interrogativi sorti all’indomani del tanto discusso art. 9 del D.L. n.1/2012 che, come noto, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, tra cui anche le tariffe della professione forense, era ed è tutt’oggi senza dubbio questo: come farà il giudice a liquidare le spese del giudizio in assenza di parametri certi e determinati?

I Tribunali e le Corti d’Appello hanno dettato alcuni criteri guida per la redazione degli atti di precetto, decreto ingiuntivo e nota spese e, sostanzialmente, in questa fase transitoria, in attesa del decreto ministeriale che indichi i parametri a cui far riferimento, i magistrati continuano ad applicare, nella liquidazione delle spese di lite, le tariffe ormai abrogate.

Oggi ci occupiamo di un altro annoso problema, e cioè ci chiediamo se l’abrogazione delle tariffe possa rappresentare un ostacolo per l’applicabilità della sanzione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

L’occasione per sgombrare il campo da ogni dubbio ci è data da una recentissima sentenza del Tribunale di Cagliari, estensore Dott. Vincenzo Aquaro, depositata il 22 febbraio 2012, che ha chiarito due punti fondamentali:

1. nella liquidazione delle spese del giudizio appare corretto continuare a rifarsi, quanto ai valori, alle tariffe professionali;

2. qualora sussistano i requisiti indicati nell’art. 96 c.p.c., ovvero la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può, anche d’ufficio, condannare la stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata.

L’applicabilità della disciplina delineata dall’art. 96 c.p.c., quindi, resta ferma.

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