2 febbraio 2012

Cassazione, 25 gennaio 2012, n. 3176 non è istigazione alla corruzione offrire 5 euro agli agenti per evitare il sequestro del motorino


Un giovane veniva trovato alla guida del suo motorino senza i documenti assicurativi e, per evitare il sequestro del mezzo, offriva ai due agenti operanti la somma complessiva di 5 euro. La Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il reato di istigazione alla corruzione, condannava l’uomo alla pena rideterminata in mesi undici di reclusione sulla scorta della riconosciuta prevalenza dell’attenuante ex art. 323 bis c.p. sulla contestata recidiva.

Ma può un’offerta di 5 euro configurare il reato di istigazione alla corruzione? evidentemente no! La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3176, depositata il 25 gennaio 2012, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha rilevato che una simile offerta, stante l’evidente irrisorietà, è inidonea ad influenzare l’ufficiale a cui è rivolta, ma può semmai configurare il diverso reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p.
 
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza del 25 gennaio 2012, n. 3176

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
W. S. ricorre avverso la sentenza 1 febbraio 2010 della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza 22 maggio 2007 del Tribunale di Salerno, ritenuta prevalente l’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di istigazione alla corruzione a mesi undici di reclusione.
Con un unico motivo di impugnazione si prospetta che l’offerta della complessiva somma di 5 € ai due agenti operanti, al fine di consentire l’omissione del sequestro amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti assicurativi, non era idonea ad ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell’agente, funzionale all’omissione dell’atto dovuto, del pubblico ufficiale.
Da ciò l’assenza dell’azione esecutiva del contestato delitto, considerato che la tenuità della somma di denaro, offerta ai due agenti operanti, pari a 2,50 € ciascuno, assumeva connotazioni evidenti di risibilità e irrisorietà, con conseguente inquadrabilità della condotta nello schema dell’oltraggio.
Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procuratore generale che le connotazioni complessive del fatto, apprezzate unitamente all’entità della somma offerta, consentano una decisione di annullamento senza rinvio della gravata sentenza.
Invero, in tema di istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322 c.p., la serietà dell’offerta e quindi la sua potenzialità corruttiva va necessariamente correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell’offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca.
Ritiene la Corte che, nella specie, l’esibizione della somma di cinque euro, corrispondenti ad una utilità pari a due euro e mezzo per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell’istigazione, al fine di far loro omettere - quindi in concreto impedire - il preannunciato provvedimento di sequestro amministrativo di un ciclomotore, per la sua palese irrisorietà, possa semmai configurare il reato di oltraggio, per l’implicita offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa.
Trattasi peraltro di fatto posto in essere in tempo antecedente alla novella 15 luglio 2009 n. 94, in vigore dall’8 agosto 2009, la quale ha introdotto all’art. 1, la previsione del delitto di “oltraggio a pubblico ufficiale”, oggi previsto e punito dall’art. 341 bis cod. pen.
Ne deriva pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché Il fatto non sussiste.
Depositata in Cancelleria il 25.01.2012

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