9 febbraio 2012

Cassazione, 2 febbraio 2012, n. 4443 pubblica annunci di escort su internet? non c’è favoreggiamento della prostituzione


La Corte di Cassazione, con la sentenza n 4443, del 2 febbraio 2012 ha precisato che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione (art. 3, comma 2, n. 8 legge 75/1958) la condotta di chi si limiti a pubblicare su un sito web annunci pubblicitari di escort, senza ulteriori attività volte ad agevolarne la prostituzione. 

Sulla scorta di tale assunto, la Corte di Legittimità ha accolto il ricorso di un uomo (condannato in primo e secondo grado per il reato di favoreggiamento della prostituzione) il quale contattava telefonicamente le escort e, dopo essersi fatto inviare le loro foto tramite mail, pubblicava delle inserzioni pubblicitarie su un noto sito italiano dedicato agli annunci online, garantendo alle stesse, dietro compenso, una costante presenza nelle “top list”.

Secondo il Collegio, tale attività appare per certi versi equiparabile a quella svolta da alcuni quotidiani che dedicano ampi spazi ad annunci pubblicitari del genere e può, tutt’al più, essere considerata come servizio a favore della persona che esercita l’attività di meretricio, non certo come sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.   


Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza del 2 febbraio 2012, n. 4443

Ritenuto in fatto
Il Gup presso il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 13/5/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava M. N. colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 3 co. 2 n.8, e 4, co. 1, n. 7, l. 75/58, perché, in concorso di volontà e/o azione con il gestore di “B.”, il quale tollerava la pubblicazione sull’omonimo sito di annunci prodromici alla prostituzione, agevolava e/o favoriva l’esercizio della prostituzione, e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, sostituendo la pena detentiva inflitta con quella di anni due di semidetenzione, con applicazione delle pene accessorie.

La corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dal Procuratore Generale sede e dalla difesa dell’imputato, concesse al M. le attenuanti generiche, escluso l’aumento per la recidiva, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa, ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni 2, con concessione della sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

- erronea applicazione dell’art. 3, co. 2, n. 8, l. 75/58, in quanto la condotta posta in essere dal prevenuto non può ritenersi concretizzante il reato contestato;

- illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2, n. 8, l. 75/58 in relazione agli artt. 3 e 21 della costituzione.
Considerato in diritto
Il ricorso, quanto al primo motivo, è fondato.

Osservasi che le ragioni poste a sostegno della censura mossa si rivelano meritevoli di accoglimento: l’imputato si limitava a telefonare alle escort inserzioniste e a vendere loro le “top list” o c.d. “risalite”, dopo essersi fatto inviare dalle interessate per email il materiale (fotografie delle inserzioniste).

Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 18/3/2009, n. 26343) che nel caso in cui il soggetto imputato si sia limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel suo sito web, potrebbe tale attività essere considerata simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerata come un normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione, con la conseguenza della mancata concretizzazione del reato di cui all’art. 3, co. 2, n. 8, l. 75/58.

Di contro, può ritenersi cristallizzato il reato de quo nel caso in cui alla attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.

Il M., come anche rilevato dalla stessa Corte distrettuale, non ha compiuto alcuna di queste attività essendosi limitato a ricevere l’annuncio, corredato dalle foto, già in possesso delle escort, ed ha svolto un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione.

L’accoglimento del primo motivo è assorbente della questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ulteriore censura.

Questo Collegio, quindi, ritiene di potere affermare che nel caso in esame il fatto non sussiste, con la conseguenza che la pronuncia impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 12/1/2012
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2012

2 commenti:

  1. Nemmeno io credo sia favoreggiamento della prostituzione ma solo un lavoro di pubblicità!
    Che differenza c'è se voglio vendere la mia macchina o il mio corpo, moralmente lascia il tempo che trova, ma sempre di pubblicità si parla. No?

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  2. Il sistema penale è molto meno “bacchettone” di quanto si possa pensare. Vendere il proprio corpo in cambio di denaro, se frutto di una libera scelta, non costituisce reato; favorire o sfruttare tale attività lo è. In questa sottile differenza, si annida il senso della sentenza. Se faccio pubblicità ad una persona che liberamente ha deciso di prostituirsi non commetto certo favoreggiamento, in quanto il mio agire non condiziona né limita la volontà della stessa. Diviene semplice pubblicità, quindi, purchè a monte ci sia una libera scelta

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