Corte di Cassazione, sentenza del 16 gennaio 2012, n. 444 vendita di cose da trasportare: il termine per denunciare i vizi della cosa decorre dal giorno della consegna della merce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 444, depositata in data 16 gennaio 2012, ha ribadito che, nella disciplina della vendita di cose da trasportare dettata dall’art. 1511 del codice civile, il termine per la denunzia dei vizi della cosa è di otto giorni e decorre dalla consegna della merce non già, come previsto dall'art. 1495 c.c., dalla scoperta del vizio. L’acquirente, pertanto, ha l’onere di esaminare la cosa acquistata per rilevare eventuali vizi e denunciarli nei termini.
Ciò premesso, veniamo al caso. La M.C.S., acquistava delle lastre di marmo. Al momento del montaggio, tre risultavano lesionate, pur se parzialmente riparate dal venditore prima della consegna. La compratrice rifiutava, pertanto, di corrispondere il prezzo residuo alla società fornitrice. Quest’ultima otteneva decreto ingiuntivo, avverso il quale proponeva opposizione la M.C.S., chiedendo la risoluzione (parziale o, in subordine, totale) del negozio, nonché la refusione delle spese e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, però, rigettava l’opposizione ritenendo tardiva la denunzia dei vizi. La Corte d’Appello, non condividendo le censure dell’appellante in merito all’occultamento e alla non visibilità dei vizi, rigettava altresì l’impugnazione
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La Corte di Cassazione, investita della questione, dopo aver ricondotto il caso alla disciplina della vendita di cose mobili da consegnare al compratore in luogo diverso da quello dell'acquisto, prevista dall’art. 1511 c.c., ha ritenuto, nel merito, non sussistente una condotta del venditore diretta all'occultamento delle fratture, che avrebbe reso inapplicabile l'onere di osservare il termine di otto giorni per la denunzia. Secondo la Corte: “l'opera di riparazione non implica necessariamente una maliziosa condotta decipiente in ordine all'esistenza del vizio le volte in cui la stessa, obiettivamente, abbia posto rimedio allo stesso — come accertato nella fattispecie -, atteso che la finalità della riparazione non è quella di nascondere il vizio bensì di eliminarlo”.