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8 maggio 2012

Cassazione Sezioni Unite n.11545 23 marzo 2012 esercizio abusivo di una professione ed ambito di applicazione della fattispecie


IL CASO

Il Tribunale di Milano dichiarava l’imputato responsabile dei reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 61 n. 11 c.p. (capo a), falsità materiale commessa da privato ex artt. 482 e 476 c.p. (capo b), e abusivo esercizio di una professione ex art. 348 c.p. (capo c), perché, con artifizi e raggiri consistiti nello spacciarsi per dottore commercialista e nel formare e presentare falsi certificati attestanti il versamento degli importi dovuti (oltre a un falso relativo alla presentazione di una domanda di accertamento di invalidità civile), e nell'ottenere conseguentemente da alcuni venditori ambulanti, così indotti in errore, l'incarico, abusivamente svolto, di tenere la contabilità e provvedere alle dichiarazioni e ai pagamenti relativi ai vari tributi dovuti (e ai contributi previdenziali per l'attività autonoma), e la consegna di somme da versare a tali titoli, tratteneva per sé tali somme, così realizzando un ingiusto profitto, con relativo danno per le parti lese. La Corte di Appello di Milano, investita del gravame dell’imputato, confermava la pronuncia del Tribunale.

L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale in ordine a tutti i reati ascritti.
Relativamente al reato di abusivo esercizio di una professione di cui all’art. 348 c.p., rilevava in particolare che:
- tale norma deve correttamente essere interpretata nel senso che punisce solo lo svolgimento di attività riservate in via esclusiva a una determinata professione;
- anche seguendo l'orientamento giurisprudenziale, sposato dai giudici di merito, secondo il quale anche gli atti non riservati ma caratteristici della professione rilevano ai fini della configurazione del reato de quo, purché svolti in modo continuativo e organizzato, la Corte di merito non ha tenuto conto dell'esigenza di tale condizione aggiuntiva.

Denunciava, altresì, vizi di motivazione, in primo luogo, in ordine alla riconduzione delle condotte dell'imputato alla nozione di atti caratteristici dell'ambito professionale del commercialista.

Alla stregua degli atti di causa, infatti, egli sarebbe risultato in realtà un tuttofare, che solo incidentalmente avrebbe posto in essere sporadiche attività fra quelle descritte nella prima parte del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1: andava a prendere il lavoro direttamente presso i mercati all'aperto ove il F. lavorava, ricevendone in cambio somme modeste ed occasionali regalie consistenti in maglieria intima; indicava quale proprio indirizzo non quello di uno studio professionale, come sostenuto, ma solo quello di casa propria, un'abitazione senza una targa che lo indicasse come commercialista, sprovvista di una segreteria o di altri elementi caratteristici di uno studio professionale. Il giudice, sia in primo grado che in appello, non avrebbe fornito spiegazioni su come l'abitazione privata fosse diventata il centro nevralgico di un'attività organizzata, continuativa e professionale.

IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione rimetteva la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un irrisolto contrasto giurisprudenziale sulla determinazione dell'ambito applicativo del reato di abusivo esercizio di una professione di cui all' art. 348 c.p.. Si distinguevano:
- un primo orientamento, che circoscrive l’applicabilità della fattispecie penale in oggetto allo svolgimento delle attività specificamente riservate da un'apposita norma a una determinata professione;
- un secondo orientamento che, nel distinguere tra atti "tipici" della professione ed atti "caratteristici", strumentalmente connessi ai primi, precisa che questi ultimi rilevano solo se vengano compiuti in modo continuativo e professionale "in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo".

LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11545 depositata il 23 marzo 2012, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alle Sezioni semplici, sono pervenute ad affermare il principio di diritto secondo cui:
“concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
Ciò detto, secondo la Suprema Corte: “Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte – da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs n. 139 del 2005”.

Trasponendo tali valutazioni al caso di specie, la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione per il reato di esercizio abusivo della professione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto le attività ascritte all’imputato non erano incluse nelle positive elencazioni di quelle considerate di particolare competenza della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale a sensi dei dd.PP.RR nn. 1067 e 1068 del 1953, vigenti all’epoca dei fatti. Esse, quindi, restano del tutto fuori del campo di applicabilità dell’art. 348 cod. pen., quand’anche connotate dai caratteri dì continuatività, onerosità e organizzazione.

7 maggio 2012

Reato di peculato usare l'ambulanza di servizio per andare al matrimonio di un amico


Due operatori sanitari del servizio 118 presso l’ASL utilizzavano l’ambulanza di servizio per recarsi al matrimonio di un collega. Il Tribunale di Chieti dichiarava gli imputati colpevoli dei reati di concorso in peculato (per l’utilizzo della vettura di servizio) e truffa (per aver percepito l’intera retribuzione giornaliera, anche per l’attività lavorativa non prestata) e li condannava alla pena di mesi due giorni venti di reclusione, nonchè al pagamento di euro 800,00 di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno alla costituita parte civile.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva entrambi gli imputati, perché il fatto non costituisce reato, dal reato di truffa e rideterminava la pena per il residuo reato di peculato, stante il concorso dell’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p.. In particolare, la Corte territoriale condivideva i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, non dubitando della sussistenza del peculato d’uso sotto il duplice profilo dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, ritenendo irrilevante che l’utilizzo indebito dell’ambulanza si fosse protratto per poco più di mezzora.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16092 del 27 aprile 2012 ha ricordato che in tema di uso di auto di servizio la giurisprudenza è ormai orientata al principio secondo cui non è configurabile il reato di peculato d’uso nell’utilizzo episodico e occasionale dell’auto di servizio solo quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale in relazione all’utilizzo del carburante e dell’energia lavorativa degli autisti addetti alla guida.

A tale principio la corte di merito si è adeguata nel caso in esame, dando conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo, della sussistenza dell’ipotesi criminosa contestata, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, sicché la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità, soprattutto quando i ricorrenti si limitano sostanzialmente a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
 

21 febbraio 2012

Cassazione, 8 febbraio 2012, n. 4932 resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: non c’è assorbimento


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4932, depositata l’8 febbraio 2012, rigettando il ricorso della difesa dell’imputato che sosteneva la tesi dell’assorbimento del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) in quello di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ha ribadito che quest’ultimo delitto assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, e non già in quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali.

Pertanto, trasponendo tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a carico dell’imputato, il quale si era opposto con pugni e calci agli agenti di Polizia che lo avevano caricato sull’autovettura di servizio per interrompere un litigio scoppiato tra lui e altro soggetto all’interno di una discoteca.

20 febbraio 2012

Cassazione, 10 gennaio 2012, n. 201 minaccia azione legale? non è reato


Un signore veniva fermato dalla polizia a bordo di un'autovettura e invitato in Questura per accertamenti sulla carta di circolazione in suo possesso e sul materiale sospetto trasportato a bordo dell'auto. Contrariato per quanto stava accadendo, si rivolgeva ai poliziotti dichiarando che li avrebbe denunciati tutti, avendo a disposizione parecchi avvocati. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prima, e la Corte d’Appello di Napoli poi, dichiaravano l’uomo colpevole del reato di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 201 del 10 gennaio 2012, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha rilevato che “l'espressione profferita non può ritenersi univocamente una prospettazione di un ingiusto male, finalizzata ad opporsi al compimento di un atto del pubblico ufficiale, ma al contrario ben può essere considerata manifestazione di un disappunto, finalizzata alla tutela dei propri diritti, attinenti alla sfera della libertà personale”.

Sul punto giova premettere che la minaccia, nel sistema penale, consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro, quale alternativa per per la mancata sottomissione alla volontà dell’agente.  Mentre, “male” è da intendersi come lesione o messa in pericolo di beni giuridici del soggetto passivo del reato o di terzi a lui collegati.

Secondo il Collegio, la prospettazione di volersi rivolgere ai propri legali al fine di tutelare i propri diritti non è comportamento idoneo a coartare le determinazioni del pubblico ufficiale, ma rappresenta una mera manifestazione di disappunto, penalmente non rilevante.

Del resto, seppur con riferimento al diverso reato di estorsione, proprio la Suprema Corte ha chiarito che l'esercizio di un diritto o la minaccia di una iniziativa legale in tal senso, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio, non presenta di per sé i caratteri propri della minaccia necessaria per la astratta configurabilità del reato ex art.629 c.p., essendo esclusivamente diretto alla legittima realizzazione di un diritto proprio dell'agente, a meno che lo scopo non sia quello di attingere, con altrui danno, un vantaggio ulteriore e diverso.  

2 febbraio 2012

Cassazione, 25 gennaio 2012, n. 3176 non è istigazione alla corruzione offrire 5 euro agli agenti per evitare il sequestro del motorino


Un giovane veniva trovato alla guida del suo motorino senza i documenti assicurativi e, per evitare il sequestro del mezzo, offriva ai due agenti operanti la somma complessiva di 5 euro. La Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il reato di istigazione alla corruzione, condannava l’uomo alla pena rideterminata in mesi undici di reclusione sulla scorta della riconosciuta prevalenza dell’attenuante ex art. 323 bis c.p. sulla contestata recidiva.

Ma può un’offerta di 5 euro configurare il reato di istigazione alla corruzione? evidentemente no! La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3176, depositata il 25 gennaio 2012, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha rilevato che una simile offerta, stante l’evidente irrisorietà, è inidonea ad influenzare l’ufficiale a cui è rivolta, ma può semmai configurare il diverso reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p.

18 gennaio 2012

Corte di Cassazione, 12 gennaio 2012, n. 809 Non commette peculato d'uso il carabiniere che utilizza l’automobile di servizio per urgenti esigenze familiari


La sentenza n. 809 del 12 gennaio 2012 della Corte di Cassazione si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che nega la configurabilità del reato di peculato d’uso nel caso di condotte appropriative sostanziatesi in un utilizzo episodico ed occasionale della res publica, comunque prive di una effettiva lesione all’integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. 27 ottobre 2010, n. 7177). 

Nel dettaglio, il peculato d’uso, autonoma figura delittuosa prevista dal secondo comma dell’art. 314 del codice penale, consiste nell’utilizzazione momentanea da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio del bene della P.A. per finalità non corrispondenti a quelle istituzionali. Ma non sempre l’uso momentaneo è destinato ad integrare la fattispecie delittuosa. Ed invero, deve ritenersi non configurabile il peculato d’uso in presenza di tre requisiti:
- episodicità del fatto;
- irrilevanza economica del pregiudizio arrecato;
- mancata lesione alla funzionalità della pubblica amministrazione.

Trasponendo quanto detto all'esame della pronuncia in oggetto, la Corte di Legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore presso il Tribunale di Napoli, che pretendeva doversi qualificare il fatto come peculato d’uso, presentato avverso la sentenza del G.U.P. che, invece, non aveva ravvisato il reato de quo a carico di un carabiniere che, avendo avuto notizia che la figlioletta di tre anni era caduta rovinosamente a terra, battendo la testa, si era recato a casa con l’autovettura di servizio per sincerarsi delle sue condizioni di salute.
Dalla ricostruzione fattuale, non censurabile dinanzi alla Corte, era emerso, infatti, che il pubblico ufficiale aveva utilizzato l’autovettura militare per un tempo limitato (circa trenta minuti), per percorrere un breve tragitto, con conseguente esiguo consumo di carburante.