Reato di ingiuria escluso se l’offesa a mezzo del telefono non è percepita dal destinatario
Telefonava di notte al cellulare di una sua ex compagna di scuola e, rivolgendosi al fidanzato, al quale la ragazza aveva passato il telefono, pronunciava una serie di insulti. L’autore della telefonata, identificato attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici, era ritenuto responsabile, con sentenza resa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, del reato di ingiuria ex art. 594 c.p.
Ma l’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, in quanto il fatto non era avvenuto in presenza della ragazza, che aveva dichiarato di non aver sentito l'offesa a lei rivolta.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16050 del 27 aprile 2012, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha rilevato l’insussistenza del reato di ingiuria, in quanto, oltre a non essere avvenuto il fatto in presenza della ragazza, questa aveva altresì dichiarato di non aver percepito l'offesa, avendo subito passato al compagno il telefono cellulare.
Esclusa quindi la materialità dell' ingiuria, che esige la percezione dell'offesa da parte del destinatario, il fatto, secondo la Corte di Legittimità, integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone prevista dall’art. 660 c.p. , in presenza del disturbo arrecato, all'evidenza per biasimevole motivo, a persone immerse nel sonno.