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4 maggio 2012

Reato di ingiuria escluso se l’offesa a mezzo del telefono non è percepita dal destinatario


Telefonava di notte al cellulare di una sua ex compagna di scuola e, rivolgendosi al fidanzato, al quale la ragazza aveva passato il telefono, pronunciava una serie di insulti. L’autore della telefonata, identificato attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici, era ritenuto responsabile, con sentenza resa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, del reato di ingiuria ex art. 594 c.p.

Ma l’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, in quanto il fatto non era avvenuto in presenza della ragazza, che aveva dichiarato di non aver sentito l'offesa a lei rivolta.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16050 del 27 aprile 2012, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha rilevato l’insussistenza del reato di ingiuria, in quanto, oltre a non essere avvenuto il fatto in presenza della ragazza, questa aveva altresì dichiarato di non aver percepito l'offesa, avendo subito passato al compagno il telefono cellulare.

Esclusa quindi la materialità dell' ingiuria, che esige la percezione dell'offesa da parte del destinatario, il fatto, secondo la Corte di Legittimità, integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone prevista dall’art. 660 c.p. , in presenza del disturbo arrecato, all'evidenza per biasimevole motivo, a persone immerse nel sonno.

30 aprile 2012

Minaccia la ex fidanzata di tappezzare la città con l’immagine relativa ai loro rapporti sessuali? è reato di violenza privata!


Per costringere la propria ex fidanzata a tornare insieme a lui, pubblicava su internet un’immagine di un rapporto sessuale avuto con la stessa e minacciava di tappezzare l’intera città con altre immagini simili e, come se non bastasse, di consegnare tale materiale al padre ed agli amici della donna.

Risultato? Il Tribunale condannava l’uomo per il reato di diffamazione (art. 595, commi 1 e 3, c.p.) e di tentata violenza privata (art. 610 c.p.) alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale durante l’esecuzione della pena. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta per i due reati.

L’imputato ricorreva in Cassazione contestando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati ascritti, la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché la mancata modifica od esclusione di pene accessorie in quanto, essendo stata irrogata in secondo grado una pena complessiva di quattro anni di reclusione, andavano escluse la interdizione legale e la contestuale sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale e ridotta la interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni. 

Tuttavia, nelle more del giudizio, la ex fidanzata rimetteva la querela per il reato di diffamazione, con relativa accettazione. Residuava così l’imputazione per violenza privata, reato procedibile d’ufficio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15726 del 24 aprile 2012, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha rilevato che a seguito della diminuzione, operata in appello, della pena complessivamente inflitta, andavano conseguentemente rideterminate le pene accessorie, con esclusione della interdizione legale e della contestuale sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale. A seguito della declaratoria di estinzione del reato di diffamazione, peraltro, la pena complessivamente irrogata risulta inferiore agli anni tre, per cui anche l’interdizione dai pubblici uffici va completamente eliminata e non solo ridotta.

9 gennaio 2012

Corte di Cassazione, 22 dicembre 2011, n. 48072 insultare il condomino che chiede silenzio è reato


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 48072, depositata il 22 dicembre 2011, confermando la decisione dei giudici di merito, ha condannato una donna per il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) per aver “eufemisticamente” mandato a quel paese l’inquilina del piano di sotto che, infastidita dal rumore, che non consentiva al suo bambino di otto mesi di dormire, aveva ripetutamente suonato il campanello per chiedere di fare silenzio.
Di tutta risposta, la donna aveva rivolto un “vaffa” all’indirizzo della vicina, seguito da altri frasi non propriamente eleganti.
Secondo la Corte, nonostante il degrado del linguaggio e l inciviltà che oramai contraddistingue il rapporto tra cittadini, nel caso de quo non può dubitarsi della portata offensiva delle frasi pronunciate; le quali, lungi dal costituire mero indice di cattiva educazione o di uno sfogo momentaneo, sono rivelatrici del disprezzo nei confronti dell’interlocutore, conseguentemente legittimano il ricorso alla tutela penale.
Eppure, in altri casi, la stessa Corte di Legittimità ha valutato tali espressioni come non idonee a ledere l’onore e il decoro protetto dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2007, n. 27966; nonchè Cass. pen., sez. VII, 16 ottobre 2001, n.41752).
Quali sono le ragioni di un quadro giurisprudenziale così eterogeneo?
Per rispondere a questa domanda occorre partire da una considerazione. L’articolo 594 c.p. non tipizza in modo preciso la condotta delittuosa, ma si limita ad affermare, nell’incipit del primo comma, che: “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con…”.
In presenza di un dato testuale così ampio, per capire quando una determinata espressione possa ritenersi ingiuriosa oppure no, è necessario far riferimento a dei criteri di valutazione, mutuati dalla comune coscienza sociale, che potremmo così sommariamente sintetizzare:
1) Contenuto dell’espressione nel significato che essa riveste nel linguaggio comune;
2) Contesto spazio-temporale in cui l’espressione viene pronunciata;
3) Personalità dell’offeso e dell’offensore;
4) Rapporto intercorrente tra offeso ed offensore;
5) Presenza di eventuali antecedenti fattuali;
Applicando tali criteri al caso in esame, è evidente che una determinata espressione volgare, pur di uso comune, possa riacquistare una portata offensiva se pronunciata nel contesto dei rapporti di vicinato; rapporti che, come rilevato da Cassazione n. 3931 del 28 gennaio 2010, “devono essere improntati ad un maggiore rispetto reciproco tra le persone, perche' altrimenti inducono ad una impossibilita' di convivenza, che invece è necessitata dalla quotidiana relazione nascente dal fatto abitativo, e che deve essere garantita”.