Vendita semi di cannabis online: istigazione all’uso di sostanze stupefacenti o propaganda pubblicitaria?
Vendevano su un sito internet, riconducibile alla società di cui erano amministratori, varie tipologie di semi di cannabis (di oltre 140 diverse specie e varietà), fornendo agli acquirenti consigli, indicazioni e suggerimenti in merito alla coltivazione delle piante ed alle modalità del raccolto, nonché informazioni circa gli effetti che sarebbero derivati dall'assunzione dei prodotti ottenuti con l'impianto dei predetti semi.
Il GUP del Tribunale di Firenze assolveva gli indagati con formula “perché il fatto non sussiste” dal reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti ex art. art. 82, d.p.r. 309/1990, affermando che “la pubblicità fatta attraverso il sito e il catalogo relativo non è certamente idonea a indurre i possibili destinatari all'uso della sostanza stupefacente in quanto rivolta ad un pubblico ristretto di addetti ai lavori e diretta esclusivamente a pubblicizzare un prodotto anziché l'altro” facendo, così, rientrare il fatto esplicitato in premessa nella diversa fattispecie di propaganda pubblicitaria ex art. art. 84, d.p.r. 309/1990.
Il Procuratore della Repubblica dello stesso Tribunale ricorreva in Cassazione, ritenendo che il fatto dovesse essere ricondotto alla diversa e più grave ipotesi di istigazione di cui all’art. 82, d.p.r. 309/1990.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6972, depositata il 22 febbraio 2012, ha affermato i seguenti principi:
1) la vendita di semi di canapa indiana di per sé sola non costituisce reato. Il codice penale vigente non pone distinzione alcuna tra “atti preparatori” ed “atti esecutivi” ai fini del tentativo punibile, tuttavia gli atti meramente preparatori possono costituire materia di tentativo solamente quando siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto. Cioè debbono avere potenzialità causale di produrre l'evento e rivelare, in modo non equivoco, l'intenzione di commettere un delitto. Pertanto, è stato escluso che il possesso, anche al fine della vendita, di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, integri di per sé il tentativo del delitto di coltivazioni e produzioni vietate di cui agli artt. 26 e 28 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, e, quindi, anche all'art. 73 d.p.r. 309/90, poiché dal detto possesso non è dato dedurre con certezza l'effettiva destinazione del seme stesso.
2) ai fini della configurazione del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti occorre che la condotta dell'agente, per il contesto in cui si realizza e per il contenuto delle espressioni utilizzate, sia idonea a conseguire l'effetto di indurre destinatari delle esortazioni all'uso di suddette sostanze, anche se in concreto l’uso non si verifichi.
Pertanto, secondo la Cassazione, il quid pluris per configurare l'ipotesi di cui all'art. 82 che concretizza l'istigazione è determinato dal fatto che sia posta in essere pubblicamente la induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso propalazioni ed esaltazioni delle loro qualità prospettando benefici derivanti dal loro uso, o, convincimenti, anche subliminali, o, anche, attraverso intimidazioni, minacce; di talché è indefettibile l'idoneità dell’azione a suscitare consensi ed a provocare “attualmente concretamente” in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio - il pericolo dell'uso illecito di tali prodotti.
La valutazione circa la sussistenza di quest'ultimo requisito non può prescindere dalle stesse modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, sì che il giudice dì merito deve individuare il perché la condotta incriminata - assistita dal c.d. dolo istigatorio, consistente nella coscienza e volontà di turbare l'ordine pubblico o la personalità dello Stato – sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope propalato o esaltato.