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1 maggio 2012

Vendita semi di cannabis online: istigazione all’uso di sostanze stupefacenti o propaganda pubblicitaria?


Vendevano su un sito internet, riconducibile alla società di cui erano amministratori, varie tipologie di semi di cannabis (di oltre 140 diverse specie e varietà), fornendo agli acquirenti consigli, indicazioni e suggerimenti in merito alla coltivazione delle piante ed alle modalità del raccolto, nonché informazioni circa gli effetti che sarebbero derivati dall'assunzione dei prodotti ottenuti con l'impianto dei predetti semi.

Il GUP del Tribunale di Firenze assolveva gli indagati con formula “perché il fatto non sussiste” dal reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti ex art. art. 82, d.p.r. 309/1990, affermando che “la pubblicità fatta attraverso il sito e il catalogo relativo non è certamente idonea a indurre i possibili destinatari all'uso della sostanza stupefacente in quanto rivolta ad un pubblico ristretto di addetti ai lavori e diretta esclusivamente a pubblicizzare un prodotto anziché l'altro” facendo, così, rientrare il fatto esplicitato in premessa nella diversa fattispecie di propaganda pubblicitaria ex art. art. 84, d.p.r. 309/1990. 

Il Procuratore della Repubblica dello stesso Tribunale ricorreva in Cassazione, ritenendo che il fatto dovesse essere ricondotto alla diversa e più grave ipotesi di istigazione di cui all’art. 82, d.p.r. 309/1990.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6972, depositata il 22 febbraio 2012, ha affermato i seguenti principi:
1) la vendita di semi di canapa indiana di per sé sola non costituisce reato. Il codice penale vigente non pone distinzione alcuna tra “atti preparatori” ed “atti esecutivi” ai fini del tentativo punibile, tuttavia gli atti meramente preparatori possono costituire materia di tentativo solamente quando siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto. Cioè debbono avere potenzialità causale di produrre l'evento e rivelare, in modo non equivoco, l'intenzione di commettere un delitto. Pertanto, è stato escluso che il possesso, anche al fine della vendita, di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, integri di per sé il tentativo del delitto di coltivazioni e produzioni vietate di cui agli artt. 26 e 28 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, e, quindi, anche all'art. 73 d.p.r. 309/90, poiché dal detto possesso non è dato dedurre con certezza l'effettiva destinazione del seme stesso.
2) ai fini della configurazione del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti occorre che la condotta dell'agente, per il contesto in cui si realizza e per il contenuto delle espressioni utilizzate, sia idonea a conseguire l'effetto di indurre destinatari delle esortazioni all'uso di suddette sostanze, anche se in concreto l’uso non si verifichi.
Pertanto, secondo la Cassazione, il quid pluris per configurare l'ipotesi di cui all'art. 82 che concretizza l'istigazione è determinato dal fatto che sia posta in essere pubblicamente la induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso propalazioni ed esaltazioni delle loro qualità prospettando benefici derivanti dal loro uso, o, convincimenti, anche subliminali, o, anche, attraverso intimidazioni, minacce; di talché è indefettibile l'idoneità dell’azione a suscitare consensi ed a provocare “attualmente concretamente” in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio - il pericolo dell'uso illecito di tali prodotti.

La valutazione circa la sussistenza di quest'ultimo requisito non può prescindere dalle stesse modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, sì che il giudice dì merito deve individuare il perché la condotta incriminata - assistita dal c.d. dolo istigatorio, consistente nella coscienza e volontà di turbare l'ordine pubblico o la personalità dello Stato – sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope propalato o esaltato.
 

24 aprile 2012

Rastafariano trovato in possesso di marijuana? fine di spaccio escluso se la sostanza non è frazionata in dosi!


Un adepto alla religione rastafariana, a seguito di un controllo da parte dei Carabinieri, veniva trovato in possesso di un’elevata quantità di marijuana.

Il Tribunale di Terni dichiarava l’imputato colpevole del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e lo condannava, con le circostanze generiche, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e 4.000,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. Tale decisione veniva altresì confermata dalla Corte di appello di Perugia.

La Cassazione, investita una prima volta della questione, accoglieva il ricorso dell’imputato ed annullava con rinvio la sentenza per insufficiente motivazione in ordine all’esclusione dell’uso personale della sostanza stupefacente; e ciò in quanto, a parere della Corte, i Giudici non avevano tenuto conto della religione a cui l’imputato aderiva, nonché delle circostanze di tempo e di luogo e delle modalità comportamentali al momento del controllo da parte dei Carabinieri.

La Corte di Appello di Firenze, quale giudice di rinvio, riformava la sentenza di primo grado assolvendo l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Tuttavia, il Procuratore Generale presso la Corte fiorentina ricorreva nuovamente in Cassazione deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non essere stato considerato che il numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata era pari a settanta, numero incompatibile con un uso esclusivamente personale, e per essere stato illogicamente ritenuto indice dell’uso personale il fatto che la sostanza sequestrata non fosse suddivisa in dosi.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14876 del 18 aprile 2012, rigettando il ricorso della Procura Generale, ha rilevato che Il giudice di rinvio - con motivazione fondata anche sulle modalità di detenzione della marijuana e sulla spontanea consegna della sostanza, e non esclusivamente sul dato ponderale - si è adeguato ai dettami della sentenza di annullamento ed ha ritenuto plausibile - con motivazione logicamente coerente, che si manifesta come il risultato di una coordinata valutazione dei parametri indicati dall’art. 73 comma 1 bis lett. a D.P.R. 309/90 (quantità, modalità di presentazione, altre circostanze dell’azione) per l’apprezzamento della destinazione ad un uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta.

La pronuncia in commento si pone in continuità con quel filone giurisprudenziale, ormai prevalente, che ritiene che la finalità di spaccio non possa essere automaticamente e aprioristicamente desunta dalla elevata quantità di sostanza stupefacente rinvenuta (cfr. Corte di Cassazione, 13 gennaio 2012, n. 912 Corte di Cassazione, 9 febbraio 2012, n. 5000).

Per poter ricostruire il fine della detenzione, quindi, occorre valutare ogni circostanza fattuale che si riveli utile, in concreto, a dimostrare o a escludere che l’imputato abbia in tutto o in parte destinato allo spaccio la sostanza stupefacente. Ad esempio:
- l’eventuale stato di tossicodipendenza dell’imputato e il suo grado;
- il contesto ambientale e familiare in cui vive l’imputato ed eventuali rapporti con soggetti implicati in reati in materia di stupefacenti;
- il compimento pregresso di fatti rivelatori di una propensione allo spaccio;
- la capacità reddituale dell’imputato in rapporto alla quantità e qualità dello stupefacente detenuto;
- la quantità e qualità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell’imputato;
- le modalità della custodia e del frazionamento della sostanza;
- il rinvenimento di strumenti idonei al taglio, alla pesatura o al confezionamento.

18 febbraio 2012

Cassazione, 9 febbraio 2012, n. 5000 detenzione sostanza stupefacente: la quantità non basta a dimostrare il fine di spaccio


In materia di detenzione di sostanza stupefacente, a seguito della depenalizzazione della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in esito al referendum abrogativo di talune disposizioni del d.P.R. n. 309/90, la destinazione allo spaccio costituisce un elemento costitutivo della fattispecie e, come tale, deve essere provata dall’accusa, non potendosi far carico all’imputato dell’obbligo di provare la diversa destinazione, al solo uso personale, della sostanza stupefacente posseduta.

Con la sentenza n. 40668  depositata il 9 novembre 2011, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’argomento e, in particolare, degli elementi fattuali che possono condurre al riconoscimento dell’attività di spaccio. Secondo un insegnamento consolidato, infatti, il giudice, nel ricostruire il fine della detenzione, deve tener conto di ogni circostanza che si riveli utile, in concreto, a dimostrare o a escludere che l’imputato abbia, in tutto o in parte, destinato allo spaccio la sostanza stupefacente di cui è in possesso. 

Il dato quantitativo può certo soccorrere al fine di escludere l’uso personale, ma ogni circostanza deve essere letta nel più ampio contesto degli elementi probatori assunti e, quindi, occorre sempre valutare tutte le altre circostanze che siano indicative di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto.

E così, la Corte di Cassazione, nel caso in commento, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Trento, che aveva ritenuto un soggetto responsabile del reato di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto nella propria abitazione circa venti grammi di marijuana. Secondo il Collegio gli ulteriori elementi fattuali assunti, ovvero l’essere stato visto dai carabinieri operanti entrare e uscire da un esercizio pubblico e “avvicinarsi a più persone con fare anomalo”, l’aver fumato uno spinello insieme ad un’altra persona, l’aver detenuto in casa, sotto il materasso, 300 euro, lungi dal provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente non fosse destinato ad un uso personale, non appaiono idonei a dimostrare il fine di spaccio della detenzione.

26 gennaio 2012

Corte di Cassazione, sentenza del 9 novembre 2011, n. 40668 Detenzione di sostanze stupefacenti: hashish frazionata in dosi non esclude l’uso personale


Con la sentenza n. 40668 della Corte di Cassazione, depositata il 9 novembre 2011, torniamo ad occuparci della detenzione di sostanze stupefacenti, ed in particolare, degli elementi fattuali che possono condurre al riconoscimento dell’attività di spaccio. Pochi giorni fa, commentando Corte di Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 912, ci eravamo già occupati dell’argomento. In quella sede avevamo detto che il giudice, nel ricostruire il fine della detenzione, deve tener conto di ogni circostanza che si riveli utile, in concreto, a dimostrare o a escludere che l’imputato abbia, in tutto o in parte, destinato allo spaccio la sostanza stupefacente di cui è in possesso. Ed uno di questi elementi “rivelatori” è senza dubbio dato dal frazionamento della sostanza in dosi.

Ma ogni circostanza deve essere letta nel più ampio quadro probatorio e, presa singolarmente in considerazione, non è certo idonea a fondare una condanna ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90. E così, anche qualora un soggetto venga trovato in possesso di 33 dosi di hashish già confezionate, ciò non dimostra automaticamente la destinazione dello stupefacente all’attività di spaccio. Così ha deciso la Corte di Legittimità che, accogliendo il ricorso dell’imputato che sosteneva di aver acquistato lo stupefacente per uso personale, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva condannato l’uomo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Secondo la Corte: “Gli elementi indicati dall'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990 quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti ("quantità", "modalità di presentazione" e "altre circostanze dell'azione") non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacché la decisione sarà logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio”.

20 gennaio 2012

Corte di Cassazione, 13 gennaio 2012, n. 912 detenzione di sostanze stupefacenti: l'elevata quantità di droga non basta ad escludere l’uso personale


Prima di procedere all’esame della sentenza della Corte di Cassazione n. 912 del 13 gennaio 2012, è necessario formulare una breve premessa.
In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, l’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (c.d. legge sugli stupefacenti), così come novellato a seguito delle abrogazioni disposte con D.P.R. n. 171 del 1993, prevede la non punibilità della detenzione per uso personale, che oggi integra esclusivamente un illecito amministrativo. Giova precisare che, nella struttura della fattispecie delittuosa, l’uso personale non costituisce una causa di giustificazione, idoneo a scriminare una condotta che si è perfezionata sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ma, al contrario, rappresenta elemento negativo della condotta.
Da ciò discende una rilevante conseguenza sul regime più strettamente probatorio, in quanto l’onere della prova della finalità non personale della detenzione grava sull’accusa e non sull’imputato.
Ciò detto, quali sono gli elementi fattuali che possono condurre al riconoscimento dell’attività di spaccio?
Il giudice deve tener conto di ogni circostanza che si riveli utile, in concreto, a dimostrare o a escludere che l’imputato abbia in tutto o in parte, destinato allo spaccio la sostanza stupefacente di cui è in possesso. Tuttavia, a titolo meramente indicativo potremmo dire che elementi “rivelatori” sono:
- l’eventuale stato di tossicodipendenza dell’imputato e il suo grado;
- il contesto ambientale e familiare in cui vive l’imputato ed eventuali rapporti con soggetti implicati in reati in materia di stupefacenti;
- il compimento pregresso di fatti rivelatori di una propensione allo spaccio;
- la capacità reddituale dell’imputato in rapporto alla quantità e qualità dello stupefacente detenuto;
- la quantità e qualità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell’imputato;
- le modalità della custodia e del frazionamento della sostanza;
- il rinvenimento di strumenti idonei al taglio, alla pesatura o al confezionamento.
Applicando i succitati criteri, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 912, depositata il 13 gennaio 2012, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di un soggetto trovato in possesso di 500 grammi di hashish. Secondo la Corte, la finalità di spaccio non può essere automaticamente e aprioristicamente desunta dalla seppur elevata quantità di sostanza stupefacente rinvenuta; circostanza questa che, pur essendo rivelatrice di una possibile detenzione ai fini di spaccio, deve in ogni caso essere  letta nel più ampio contesto probatorio, congiuntamente alle altre risultanze eventualmente acquisite.
Nella specie, sia il G.I.P. che il Tribunale del Riesame, limitandosi a valorizzare il dato meramente quantitativo, non avevano tenuto conto di tutta una serie di elementi: l’ hashish non era frazionata in dosi, nell’abitazione dell’imputato non vi erano strumenti idonei al taglio o alla pesatura, lo stesso sosteneva di aver acquistato quella quantità perché più conveniente, l’involucro di hashish combaciava perfettamente con altro (del peso di circa 3,7 Kg) rinvenuto nell’abitazione del presunto venditore.