Cassazione, 6 marzo 2012, n. 3477 inadempimento contratto preliminare e diffida ad adempiere
L’acquirente conveniva in giudizio i promissari venditori deducendo di aver stipulato con i medesimi un contratto preliminare con il quale gli era stato promesso in vendita un appartamento sito in Torino; di aver versato, in due riprese, una somma a titolo di caparra confirmatoria; di avere, a causa di gravi problemi di salute della propria moglie, ripetutamente chiesto ai venditori di posticipare il termine stabilito per la stipulazione dell’atto definitivo; che i venditori gli avevano inviato una diffida ad adempiere prorogando di ulteriori quindici giorni il suddetto termine; di aver informalmente contattato le controparti chiedendo di considerare le sue particolari esigenze familiari e dichiarando la sua disponibilità a concordare altra data per la stipula del definitivo; che aveva comunicato, infine, tale data con raccomandata; che i venditori non volevano più dar corso al rogito ed intendevano trattenersi la caparra a suo tempo ricevuta; che i convenuti in effetti avevano successivamente messo in vendita e ceduto l’immobile.
Tanto premesso, l’acquirente/attore formulava in via principale domanda ex art. 2932 c.c. per l’esecuzione in forma specifica del preliminare, previa declaratoria d’illegittimità della diffida ad adempiere e del conseguente inadempimento di controparte; in via subordinata, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento del doppio della caparra in esecuzione del recesso dichiarato da esso attore.
I convenuti, viceversa, chiedevano il rigetto della domanda attorea facendo presente che non corrispondeva al vero che l’attore aveva loro manifestato i problemi relativi alla salute della moglie, chiedendo di posticipare la data del rogito; precisavano, inoltre, che, perdurando il totale disinteresse da parte dell’acquirente, l’immobile promesso in vendita era stato successivamente ceduto a terzi; i convenuti chiedevano dunque che fosse accertata la legittimità del loro recesso e dichiarato il loro diritto a trattenersi la caparra.
Il Tribunale, all’esito del giudizio, ritenendo ingiustificato l’inadempimento dell’acquirente, per cui doveva ritenersi legittima la diffida ad adempiere, rigettava tutte le domande attoree e accertava il diritto dei convenuti a trattenere la caparra confirmatoria, con condanna del promissario acquirente al pagamento delle spese processuali.
La Corte d’Appello, investita del gravame del soccombente, ribaltando la precedente decisione, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare de quo per inadempimento dei promissari venditori e, per l’effetto, li condannava a restituire all’acquirente la caparra confirmatoria ricevuta, oltre il pagamento del 60% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio! Nel dettaglio, la Corte Territoriale riteneva non essenziale il termine per la stipula contenuto nel preliminare e non legittima la diffida ad adempiere formulata dai venditori, ritenuta inidonea a risolvere il preliminare stesso. D’altronde, questi ultimi, secondo la Corte, dovevano ritenersi garantiti per avere incassato la caparra ed avevano successivamente venduto l’immobile in oggetto per un prezzo superiore a quello in precedenza concordato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3477 del 6 marzo 2012, accogliendo il ricorso dei promissari venditori, ha innanzitutto rilevato che la diffida ad adempiere era assolutamente legittima in quanto l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l’altra parte deve adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione dei negozio, merce un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento.
Di conseguenza, mancando qualsiasi riscontro alla diffida, non v’è dubbio che i venditori allo scadere del termine stabilito avrebbero potuto legittimamente ritenere risolto di diritto il contratto preliminare in questione ed affidare nuovamente all’agenzia l’incarico di vendita dell’immobile.