IL CASO
Il Tribunale, all’esito di un giudizio di divorzio, assegnava la casa coniugale alla moglie, ponendo a carico del marito un contributo di 700,00 euro da versare mensilmente alla stessa per il mantenimento del figlio maggiorenne, ritenuto non ancora autosufficiente sul piano economico.
La Corte d’Appello, in parte accogliendo il gravame proposto dal marito, riduceva a 400,00 euro il contributo per il mantenimento del figlio, confermando, nel resto, la precedente decisione. E ciò in quanto il figlio della coppia aveva nel frattempo conseguito un diploma di laurea triennale ed era stato assunto come impiegato tecnico alla Fiat, così percependo un buon stipendio mensile. Lo stesso si era iscritto, inoltre, al biennio di specializzazione presso la facoltà di ingegneria ragion per cui non poteva ritenersi che avesse conseguito una collocazione adeguata nel corpo sociale. Per la medesima ragione veniva rigettata la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non escludendosi che il figlio, benché lontano per ragioni di studio, tornasse periodicamente dalla madre, avendo per altro ivi conservato la residenza.
Tuttavia, l’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 155 quater c.c., posto che, avendo la Corte territoriale accertato che il figlio maggiorenne svolge attività lavorativa, il periodo che potrebbe trascorrere nella casa coniugale sarebbe veramente limitato, facendo venir meno quel collegamento stabile richiesto affinché risulti integrato il requisito della convivenza.
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 quinquies c.c., ponendosi in evidenza la contraddizione fra l'accertato conseguimento dell'indipendenza economica, mediante assunzione a tempo indeterminato, con la percezione di uno stipendio - pari, all'incirca, ad Euro 1.500,00 - e la permanenza dell'obbligo di mantenimento.
LA SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4555, del 22 marzo 2012, ritenendo fondati entrambi i motivi, ha accolto il ricorso del marito.
Per comprendere le motivazioni della decisione, giova premettere che l’assegnazione della casa coniugale prevista dall’art. 155 quater c.c. risponde ad una precisa esigenza, quella di garantire alla prole una continuità con l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l’istituto in parola presuppone indefettibilmente la persistenza di una casa coniugale, nell’accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza, non v’è luogo per l’applicazione dell’istituto e, conseguentemente, può essere disposta la revoca dell’assegnazione ove già disposta.
Ma quando può dirsi venuto meno il requisito della coabitazione tra figlio e coniuge assegnatario?
Per rispondere al quesito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4445/2012, distingue due diversi indirizzi interpretativi:
1° orientamento (Cass., 22 aprile 2002, n. 5857)secondo il quale la nozione di convivenza comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospitante all'assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stessa, a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica del figlio, idonea, se mai, ad incidere solo sull'obbligo di mantenimento.
2° orientamento (Cass., 27 maggio 2005, n. 11320) secondo il quale, al fine di ritenere integrato il requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio.
Secondo la Corte, nel caso di specie, non sembra che, con riferimento a entrambi gli orientamenti sopra indicati, la Corte d’Appello abbia correttamente applicato la norma in questione, in quanto, pur dando atto che il figlio maggiorenne lavora stabilmente nella città di Torino e studia alla locale facoltà di ingegneria, ha affermato che "tutto ciò non esclude che egli torni periodicamente dalla madre", laddove l'indagine che si chiedeva alla Corte di espletare era se e con quale frequenza il figlio tornasse effettivamente presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, vale a dire di accertare la stabilità del rapporto di convivenza, tenendo anche conto delle condizioni di vita del figlio, delle ragioni dell'allontanamento dalla casa coniugale, della distanza fra il luogo in cui essa e sita e quello in cui il figlio si è trasferito, dei periodi reali di permanenza nell'ambiente familiare originario, che, in effetti, costituisce il fondamento della priorità da valutarsi nell'assegnazione della casa familiare.
Quando cessa l’obbligo di versare il contributo per i figli maggiorenni?
Per rispondere a tale interrogativo, la Cassazione, nella sentenza in commento, ha richiamato la giurisrupenza secondo cui: in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l'inizio di un'attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l'esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l'assegno (ex multis: Cass. 24 gennaio 2011, n. 1611; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498; 17 giugno 2006, n. 15756; 24 novembre 2004, n. 22214; 3 aprile 2002, n. 4765).
Trasponendo tali approdi al caso de quo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata, nel valorizzare la circostanza della prosecuzione degli studi da parte del figlio maggiorenne, ha omesso di accertare se, a prescindere da tale dato, di per sé non esaustivo, il predetto, in relazione al percorso di studi intrapreso, alle condizioni economiche della famiglia, al tipo di occupazione, con riferimento alla corrispondenza alle aspirazioni professionali perseguite, nonché all'entità della retribuzione, potesse aver raggiunto l'indipendenza economica, nei termini sopra delineati.