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18 aprile 2012

Cassazione, 30 marzo 2012, n. 5174 Assegnazione casa coniugale e mantenimento: l’età del figlio non conta!


Divorzio tra due coniugi. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle rispettive domande, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l’assegnazione della casa familiare alla moglie e, infine, rigettava  le domande a contenuto economico avanzate dalla stessa.

Riformando in parte la precedente decisione, la Corte di Appello, accoglieva il gravame della moglie ed assegnava la casa coniugale alla stessa, rigettando, tuttavia, la domanda di attribuzione di assegno divorzile dalla medesima proposta nei confronti dell’ex coniuge.

Contro tale sentenza, il marito proponeva ricorso per cassazione, denunciando un vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa familiare disposta in contraddizione con la revoca dell’assegno di mantenimento e violazione di legge, posto che è stata disposta l’assegnazione nonostante la figlia fosse notevolmente maggiorenne e svolgesse attività lavorativa con uno stipendio di 500,00 euro mensili.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5174, depositata il 30 marzo 2012, ha rigettato il ricorso dell’uomo. Ripercorriamo l’iter logico argomentativo seguito dalla Corte.

L'art. 6, comma 6, della L. n. 898/1970 dispone che “l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole”.

Pertanto, la decisione di secondo grado, a parere della Suprema Corte, ha correttamente applicato i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali in materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.

In quest’ottica, secondo il Collegio, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che non sia stato posto a carico del ricorrente alcun contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente essendo ciò dipeso da ragioni processuali (mancata riproposizione nelle conclusioni dell'atto di appello della richiesta di assegno per la figlia in relazione al quale era stato però formulato specifico motivo).

Né, infine, rileva l'età della figlia maggiorenne perché ciò che assume rilievo ai fini di cui all'art. 6, comma 6, cit. è la convivenza con il coniuge assegnatario e la condizione di non autosufficiente del figlio. L’età, quindi, di per sé non rileva ai fini dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, che permane fino a quando la prole non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stata avviata ad attività lavorativa con concrete prospettive in tal senso), ovvero finché non sia provato che, posti nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autonomia, i figli non ne abbiano tratto profitto per propria colpa.


4 aprile 2012

Assegnazione casa coniugale: coabitazione del figlio maggiorenne col genitore assegnatario


IL CASO

Il Tribunale, all’esito di un giudizio di divorzio, assegnava la casa coniugale alla moglie, ponendo a carico del marito un contributo di 700,00 euro da versare mensilmente alla stessa per il mantenimento del figlio maggiorenne, ritenuto non ancora autosufficiente sul piano economico.

La Corte d’Appello, in parte accogliendo il gravame proposto dal marito, riduceva a 400,00 euro il contributo per il mantenimento del figlio, confermando, nel resto, la precedente decisione. E ciò in quanto il figlio della coppia aveva nel frattempo conseguito un diploma di laurea triennale ed era stato assunto come impiegato tecnico alla Fiat, così percependo un buon stipendio mensile. Lo stesso si era iscritto, inoltre, al biennio di specializzazione presso la facoltà di ingegneria ragion per cui non poteva ritenersi che avesse conseguito una collocazione adeguata nel corpo sociale. Per la medesima ragione veniva rigettata la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non escludendosi che il figlio, benché lontano per ragioni di studio, tornasse periodicamente dalla madre, avendo per altro ivi conservato la residenza.

Tuttavia, l’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 155 quater c.c., posto che, avendo la Corte territoriale accertato che il figlio maggiorenne svolge attività lavorativa, il periodo che potrebbe trascorrere nella casa coniugale sarebbe veramente limitato, facendo venir meno quel collegamento stabile richiesto affinché risulti integrato il requisito della convivenza.

2. violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 quinquies c.c., ponendosi in evidenza la contraddizione fra l'accertato conseguimento dell'indipendenza economica, mediante assunzione a tempo indeterminato, con la percezione di uno stipendio - pari, all'incirca, ad Euro 1.500,00 - e la permanenza dell'obbligo di mantenimento.
LA SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4555, del 22 marzo 2012, ritenendo fondati entrambi i motivi, ha accolto il ricorso del marito.

Per comprendere le motivazioni della decisione, giova premettere che l’assegnazione della casa coniugale prevista dall’art. 155 quater c.c. risponde ad una precisa esigenza, quella di garantire alla prole una continuità con l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l’istituto in parola presuppone indefettibilmente la persistenza di una casa coniugale, nell’accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza, non v’è luogo per l’applicazione dell’istituto e, conseguentemente, può essere disposta la revoca dell’assegnazione ove già disposta.

Ma quando può dirsi venuto meno il requisito della coabitazione tra figlio e coniuge assegnatario?
Per rispondere al quesito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4445/2012, distingue due diversi indirizzi interpretativi:
1° orientamento (Cass., 22 aprile 2002, n. 5857)secondo il quale la nozione di convivenza comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospitante all'assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stessa, a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica del figlio, idonea, se mai, ad incidere solo sull'obbligo di mantenimento.
2° orientamento (Cass., 27 maggio 2005, n. 11320) secondo il quale, al fine di ritenere integrato il requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio.
Secondo la Corte, nel caso di specie, non sembra che, con riferimento a entrambi gli orientamenti sopra indicati, la Corte d’Appello abbia correttamente applicato la norma in questione, in quanto, pur dando atto che il figlio maggiorenne lavora stabilmente nella città di Torino e studia alla locale facoltà di ingegneria, ha affermato che "tutto ciò non esclude che egli torni periodicamente dalla madre", laddove l'indagine che si chiedeva alla Corte di espletare era se e con quale frequenza il figlio tornasse effettivamente presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, vale a dire di accertare la stabilità del rapporto di convivenza, tenendo anche conto delle condizioni di vita del figlio, delle ragioni dell'allontanamento dalla casa coniugale, della distanza fra il luogo in cui essa e sita e quello in cui il figlio si è trasferito, dei periodi reali di permanenza nell'ambiente familiare originario, che, in effetti, costituisce il fondamento della priorità da valutarsi nell'assegnazione della casa familiare.

Quando cessa l’obbligo di versare il contributo per i figli maggiorenni?
Per rispondere a tale interrogativo, la Cassazione, nella sentenza in commento, ha richiamato la giurisrupenza secondo cui: in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l'inizio di un'attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l'esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l'assegno (ex multis: Cass. 24 gennaio 2011, n. 1611; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498; 17 giugno 2006, n. 15756; 24 novembre 2004, n. 22214; 3 aprile 2002, n. 4765).
Trasponendo tali approdi al caso de quo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata, nel valorizzare la circostanza della prosecuzione degli studi da parte del figlio maggiorenne, ha omesso di accertare se, a prescindere da tale dato, di per sé non esaustivo, il predetto, in relazione al percorso di studi intrapreso, alle condizioni economiche della famiglia, al tipo di occupazione, con riferimento alla corrispondenza alle aspirazioni professionali perseguite, nonché all'entità della retribuzione, potesse aver raggiunto l'indipendenza economica, nei termini sopra delineati.
    

13 marzo 2012

Cassazione, 31 gennaio 2012, n. 1367 revoca assegnazione della casa coniugale ed efficacia esecutiva del titolo


La sentenza n. 1367 del 31 gennaio 2012 della Corte di Cassazione è particolarmente interessante in quanto si occupa di una questione di diritto del tutto inedita: il capo di sentenza che dispone la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, senza un preciso ordine di rilascio dell’immobile entro un termine certo, ha o meno efficacia esecutiva?

Prima di rispondere al quesito, analizziamo il caso. All’esito di un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, Il Tribunale, modificando la precedente ordinanza presidenziale, revocava l’assegnazione della casa coniugale in favore della moglie. Il marito, notificava al coniuge atto di precetto per il rilascio dell’immobile, unitamente alla sentenza di primo grado munita di formula esecutiva. L’intimata, però, proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., lamentando la carenza del titolo esecutivo in mancanza dell’ordine di rilascio dell’immobile! Il Tribunale, però, rigettava l’opposizione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1367/2012, rigettando il ricorso della signora, ha osservato che:

1. l’assegnazione della casa coniugale (istituto che ha la funzione di perseguire interessi primari, di natura personale, essenzialmente collegati alla tutela dei figli) si sostanzia unicamente nel diritto di continuare a vivere nell'abitazione familiare senza l'altro coniuge;

2. pertanto il diritto non può venire ad esistenza se non si accompagna all'allontanamento dalla casa familiare dell'altro coniuge. Se non c'è l'allontanamento (il rilascio) da parte dell'altro coniuge, non manca solo la possibilità di esercitare un diritto (in astratto esistente sulla carta), manca il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo l'unico contenuto della assegnazione;

3. sul piano dell'esecuzione, ciò comporta che il provvedimento, o sentenza, con cui il diritto è attribuito, contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge; attribuzione e rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all'attribuzione, ma come coessenziale per la nascita stessa del diritto. Conseguente è l'irrilevanza dell'esistenza o meno dell'espresso ordine di rilascio nel provvedimento/sentenza attributivi del diritto e l'idoneità del titolo, contenente anche solo l'espressa attribuzione del diritto, all'esecuzione.
 In conclusione, la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell'attribuzione) e che, quando smette di esistere con la revoca, determina una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato.  

20 febbraio 2012

Cassazione, 8 febbraio 2012, n. 1773 l’obbligo al mantenimento non cessa con la maggiore età dei figli


All’esito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., il Tribunale dichiarava cessato l’obbligo del padre al mantenimento della figlia, ormai trentacinquenne, e  conseguentemente revocava l’assegnazione della casa coniugale alla madre, genitore convivente con la ragazza. La decisione veniva confermata anche in appello.

Non resta che la Cassazione, la quale, con la sentenza n. 1773 del 8 febbraio 2012, censurando l’operato del giudice di merito ed accogliendo il ricorso della madre, ha opportunamente chiarito che l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. L'età, dunque, non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento.

3 gennaio 2012

Corte di Cassazione, 28 dicembre 2011, n. 29468 Il coniuge assegnatario della casa coniugale vuole anche il box auto? deve dimostrare la natura pertinenziale


Il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l’esistenza del vincolo pertinenziale.
Questo il condivisibile “decisum" della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione espresso con l’ordinanza n. 29468 del 28 dicembre 2011.
Il caso è di quelli che stuzzica e non poco. La moglie, assegnataria della casa coniugale in forza dell’ordinanza pronunciata in sede di separazione, notifica al marito atto di precetto con cui gli intima il rilascio del box auto. Lui, di tutta risposta, propone opposizione all’esecuzione, assumendo che il garage non costituisce pertinenza dell’abitazione coniugale, bensì di altro appartamento di sua proprietà, adibito a studio professionale, sito nel medesimo stabile. Il Tribunale di Sulmona, respinge l’opposizione, ritenendo che l’assegnazione della casa coniugale di cui al titolo esecutivo si estenda a comprendere le relative pertinenze e che sussista il vincolo pertinenziale rivendicato dalla moglie.
Ricorre in Cassazione il marito, denunciando la violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., in quanto gravava sul coniuge assegnatario l’onere di dimostrare che il box era adibito al servizio dell’abitazione. Al contrario, dalle risultanze istruttorie, era emerso che il box “conteso” era stato in origine acquistato unitamente all’immobile destinato a studio professionale ed era ad esso strutturalmente collegato.
I giudici di Legittimità, nell’accogliere il ricorso, hanno rilevato che a fronte del titolo esecutivo, che assegnava alla moglie la casa coniugale senza menzionare il box, ed all’opposizione, che contestava il rapporto pertinenziale, il Tribunale doveva accertare se effettivamente il box costituisse pertinenza dell’appartamento assegnato alla moglie o di quello rimasto in uso al marito, poiché tale accertamento era imprescindibile al fine di stabilire se il titolo esecutivo (cioè l’ordinanza di assegnazione dell’ex-abitazione coniugale alla moglie) si potesse ritenere esteso a comprendere il box, quale sua pertinenza.
Concludendo, il coniuge assegnatario che rivendichi l’utilizzo del box auto, in presenza di un titolo esecutivo “silente”, non può limitarsi a dimostrare la mera contiguità fisica tra i due beni, ma deve altresì dimostrare il carattere pertinenziale dell’autorimessa rispetto alla casa coniugale.